Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18905 del 10 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Contro la sentenza del tribunale dichiarativa dell'improponibilità di una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta contro una sentenza dichiarativa di fallimento possono essere esperiti soltanto i mezzi di impugnazione indicati dall'art. 403 c.p.c., ossia quelli ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione, e cioè l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, non anche il ricorso per cassazione, atteso che i gradi di merito non sono esauriti, né è proponibile il ricorso ex art. 111 Cost., il quale è mezzo straordinario concesso solo quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento avente carattere decisorio.

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