Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 16449 del 10 giugno 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018).

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