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Articolo 367 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione del processo di merito

Dispositivo dell'art. 367 Codice di procedura civile

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1).

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza [133 c.p.c.].

Note

(1) Comma così sostituito con l. 26 gennaio 1990, n. 353, in vigore dal 1 gennaio 1993.
In precedenza, la sospensione del processo di merito era automatica: oggi la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice davanti al quale pende il processo.
Se la sospensione del processo non viene disposta, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado (neppure se passata in giudicato): si tratta, infatti, di una sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione.

Ratio Legis

La norma, nella sua formulazione originaria, prevedeva un'automatica sospensione del giudizio di merito ogni qualvolta fosse proposto un regolamento di giurisdizione. Ciò comportava un uso distorto dell'istituto a meri scopi dilatori che la Cassazione cercava di frenare attraverso lo strumento della condanna al risarcimento ex art. 96. La nuova formulazione della norma tenta di superare tali inconvenienti eliminando il carattere dell'automaticità della sospensione che è ora rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice dinanzi al quale la causa pende.

Spiegazione dell'art. 367 Codice di procedura civile

Nella sua formulazione originaria, questa norma prevedeva un’automatica sospensione del giudizio di merito ogni qualvolta fosse proposto un regolamento di giurisdizione.
Ciò era causa di un uso distorto di tale istituto per finalità puramente dilatorie, che la Corte di Cassazione cercava di limitare facendo ricorso allo strumento della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 del c.p.c..
La nuova formulazione, introdotta a seguito della Legge n. 353/1990, ha tentato di superare tali inconvenienti, eliminando il carattere della automaticità della sospensione, la quale viene rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice dinanzi a cui pende la causa.

Secondo il prevalente orientamento dottrinale, il tenore letterale di questa norma potrebbe far ritenere che il giudice abbia un vero e proprio dovere di sospendere il giudizio, salvo il caso di evidente abnormità dell'istanza.
E’, invece, preferibile la tesi secondo cui deve riconoscersi al giudice di merito un certo margine di discrezionalità sia nel valutare i vizi procedimentali, che possono determinare la manifesta inammissibilità, che nel valutare il merito della questione di giurisdizione, al fine di stabilire se la questione stessa sia o meno manifestamente infondata.

Qualora, proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, non sia stata disposta, ai sensi della norma in esame, la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado nel frattempo intervenuta, neppure se questa sia passata in giudicato, in quanto si tratta pur sempre di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione.
Da ciò se ne fa discendere che la validità di tutti gli atti successivi all'istanza è condizionata dalla pronuncia sul regolamento.

Sulla sospensione provvede il giudice unico di primo grado o, qualora si tratti di materia rientrante nel disposto dell’art. 50 bis del c.p.c., il collegio.
Allo stesso modo, sarà il collegio a decidere sull'istanza di sospensione quando il regolamento sia stato proposto nel corso del giudizio d'appello.
Il provvedimento con cui viene disposta o negata la sospensione, riveste la forma dell’ordinanza, ma la norma non precisa quale sia il regime di tale ordinanza.
Infatti, non si prevede un mezzo speciale di reclamo esperibile contro l'ordinanza, alla quale si ritiene che non possa essere esteso il regime dell'impugnazione con regolamento di competenza dei provvedimenti ai sensi dell'art. 295 del c.p.c..
Non rientrando nelle ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 177 del c.p.c., l'ordinanza che pronuncia sulla sospensione è modificabile e revocabile.

Sono stati sollevati dei dubbi in merito alla facoltà del giudice di pronunciare provvedimenti cautelari, in particolare provvedimenti d'urgenza, durante il periodo di sospensione.
Su tale specifica problematica si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 294/1994, affermando che il combinato disposto degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. escluderebbe la possibilità della pronuncia di provvedimenti d'urgenza durante la sospensione, quanto meno, con riguardo ai provvedimenti a contenuto anticipatorio.
A seguito della sentenza con la quale la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza e statuisce su questa ai sensi del secondo comma dell’art. 385 del c.p.c., le parti del processo sono tenute a riassumere la causa ai sensi dell’art. 307 del c.p.c. e dell’art. 125 delle disp. att. c.p.c..

Il termine perentorio inizia a decorrere dalla comunicazione della sentenza e il suo inutile decorso comporta l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Massime relative all'art. 367 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4432/2014

Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l'eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull'avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l'inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Cass. civ. n. 14952/2007

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 15 Settembre 2005).

Cass. civ. n. 10704/2006

L'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice adito (nella specie da parte del T.A.R.) preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione. Né rileva che la sentenza stessa sia stata adottata in situazione di contraddittorio non completamente integro, poiché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 41 cod. proc. civ., le sezioni unite con esso investito non possono che limitarsi a prendere atto che una sentenza sulla giurisdizione è stata emanata nel giudizio in relazione al quale esso è proposto, senza poterne vagliare la validità, essendo tale giudizio riservato al giudice dell'eventuale impugnazione, non potendo, peraltro, prospettarsi nemmeno la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione qualora la sentenza che abbia statuito in primo grado sulla giurisdizione sia soggetta ad appello. (Dichiara inammissibile, T.A.R. Veneto).

Cass. civ. n. 10703/2005

Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 c.p.c. - la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione.

Cass. civ. n. 11047/1995

Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c., il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 367, secondo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresì che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 5021/1995

È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l'art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione.

Cass. civ. n. 597/1991

Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalla S.U. della S.C. in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell'art. 367 secondo comma c.p.c., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un'altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilità in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresì ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato.

Cass. civ. n. 2856/1954

Sospeso a norma dell'art. 367 c.p.c. il giudizio pendente davanti al giudice speciale a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, il processo si estingue qualora non venga riassunto davanti al giudice speciale nel termine dei sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cassazione che abbia deciso sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 438/1949

Nel giudizio riassunto nel termine prescritto dall'art. 367 c.p.c. il processo continua e quindi operano tutte le preclusioni che si erano in precedenza verificate.

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