Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5021 del 8 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l'art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione.

(massima n. 2)

Nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem, faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi dell'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), ma di rappresentanti processuali della parte. Il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad un soggetto il potere di nominare, confermare o revocare procure ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale speciale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso.

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