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Articolo 268 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine per l'intervento

Dispositivo dell'art. 268 Codice di procedura civile

L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte(2), salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio(3).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 363.
Nel testo previgente, il momento preclusivo dell'intervento coincideva, invece, con la rimessione della causa al collegio.
(2) Il terzo che interviene in un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime. Se così non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio.
Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c.. L'intervento che avvenga oltre tali limiti si trasforma, di fatto, in un semplice intervento adesivo dipendente.
Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, tuttavia, hanno sostenuto che chi interviene in un processo già pendente avrebbe sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle parti, non potendo però far riaprire la fase istruttoria se essa si sia già conclusa.
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 268 Codice di procedura civile

Prima della Riforma Cartabia questa norma disponeva che l’intervento del terzo in giudizio era possibile finquando non venivano precisate le conclusioni, dunque fino a prima dell'inizio della fase decisoria.
La Riforma, invece, ha apportato una modifica di mero adeguamento alla nuova disciplina della fase decisoria, prevedendo che l'intervento possa avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (essendo ormai la precisazione delle conclusioni collocata in un mero scambio tra le parti).

Nel momento in cui il terzo interviene, poiché viene del tutto equiparato alle parti, può compiere tutti gli atti che alle stesse è consentito compiere, con il solo limite di non travalicare i poteri di queste.

Il terzo dovrà accettare il processo nello stato in cui si trova, in posizione paritaria con le parti, ed è per questa ragione che l'intervento non potrà in nessun caso fargli superare le preclusioni ormai acquisite, le sanatorie e le scadenze dei termini che si sono verificate e i provvedimenti nel frattempo emessi.
E’ questo il significato del secondo comma, ove viene precisato che il terzo dal momento dell’intervento non può compiere atti preclusi alle parti, a meno che la sua comparsa in giudizio, ancorché volontaria, dipenda dalla necessità di integrare il contraddittorio.

L'intervento del terzo può essere di tre tipi:

a) principale (ad excludendum e litisconsortile): in questo caso il terzo deduce in giudizio una situazione che gli appartiene, o meglio l'intervento presuppone l'ingresso nel processo di una domanda e di un soggetto nuovi (c.d. cumulo soggettivo);
b) finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio: qui il terzo ha pieni poteri processuali e non si imbatte in nessun tipo di preclusione;
c) adesivo indipendente: il terzo non deduce in giudizio una situazione sostanziale propria, ma cerca di influire sulla decisione, difendendo la posizione di una delle parti.

E’ proprio a quest’ultima tipologia di intervento che si riferisce il disposto della norma in esame, nella parte in cui si dice “l'interveniente non può compiere atti già preclusi alle parti”, e solo per tale ipotesi vale il principio secondo cui l'interveniente accetta la causa nello stato in cui si trova.

Massime relative all'art. 268 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19422/2020

In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente - non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali - il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.). (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 20/06/2018).

Cass. civ. n. 31939/2019

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Cass. civ. n. 24529/2018

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus", senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Cass. civ. n. 18564/2011

In tema di intervento da parte del terzo nei giudizi trattati dalle sezioni stralcio dei tribunali ordinari, la disposizione di cui all'art. 268 c.p.c., che non consente, in generale, tale eventualità dopo la rimessione della causa al collegio, va riferita all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice onorario (G.O.A.) nominato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 276 del 1997, e non alla precedente udienza fissata dal giudice istruttore, avendo l'assegnazione della causa al predetto giudice onorario riproposto necessariamente la trattazione nelle successive fasi che hanno assorbito, reiterandole, quelle già svolte, con la conseguenza che rispetto ad esse va condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge.

Cass. civ. n. 3186/2006

La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

Cass. civ. n. 3907/1986

Al di fuori dell'ipotesi in cui intervenga volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio, al terzo restano precluse quelle attività che non sono più consentite alle parti, a nulla rilevando che l'intervento spiegato sia meramente adesivo ovvero principale.

Cass. civ. n. 2173/1965

La disposizione dell'art. 268 c.p.c. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio, fissando l'udienza collegiale per la discussione e spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso, anche se le parti siano state invitate dall'istruttore a precisare le conclusioni, l'intervento del terzo è ammissibile. Se poi la causa ritorni all'istruttore, neppure la rimessione della causa al collegio vale come termine preclusivo all'intervento del terzo, sempreché la causa venga restituita all'istruttore nella sua pienezza, per la continuazione della fase istruttoria, e non già quando la causa stessa sia stata parzialmente decisa con una sentenza non definitiva, perché il terzo non può riaprire la discussione sul punto deciso specie quando intenda spiegare intervento non già ad adiuvandum, ma per far valere un interesse proprio.

Cass. civ. n. 128/1964

Le richieste specifiche formulate dall'attore contro il terzo, dopo che questi ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, purché contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi come domande nuove. Né è necessario che nei confronti del chiamato l'attore notifichi l'atto di citazione o comunichi la comparsa.

Cass. civ. n. 1776/1953

Al convenuto, dichiarato contumace e successivamente costituitosi contemporaneamente ad altri, volontariamente intervenuti in veste di coattori per la integrazione necessaria del contraddittorio, e a seguito di intimazione da parte di costoro, è consentito proporre eccezioni e dedurre mezzi istruttori in applicazione del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.

Cass. civ. n. 2257/1949

Ai sensi del capoverso dell'art. 268 c.p.c., soltanto al terzo che comparisca volontariamente, anche ad istruttoria ultimata, per l'integrazione necessaria del contraddittorio, è consentito di compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti.

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SONIA chiede
giovedì 10/03/2011 - Campania

“Il terzo che interviene volontariamente in un processo costituendosi 20 giorni prima della prima udienza, può chiamare in causa in terzo?”

Consulenza legale i 11/03/2011

Ai sensi dell'art. 268 del c.p.c. richiamato, il terzo può compiere gli atti che al momento dell'intervento sono consentiti alle parti.
Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, ai sensi dell'art. 271 del c.p.c. deve farne dichiarazione a pena di decadenza (quindi entro i venti giorni precedenti all'udienza fissata in atto di citazione) nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 del c.p.c.