Cassazione civile sentenza n. 2173 del 21 ottobre 1965

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 268 c.p.c. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio, fissando l'udienza collegiale per la discussione e spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso, anche se le parti siano state invitate dall'istruttore a precisare le conclusioni, l'intervento del terzo è ammissibile. Se poi la causa ritorni all'istruttore, neppure la rimessione della causa al collegio vale come termine preclusivo all'intervento del terzo, sempreché la causa venga restituita all'istruttore nella sua pienezza, per la continuazione della fase istruttoria, e non già quando la causa stessa sia stata parzialmente decisa con una sentenza non definitiva, perché il terzo non può riaprire la discussione sul punto deciso specie quando intenda spiegare intervento non già ad adiuvandum, ma per far valere un interesse proprio.

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