Cassazione civile sentenza n. 128 del 20 gennaio 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Le richieste specifiche formulate dall'attore contro il terzo, dopo che questi ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, purché contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi come domande nuove. Né è necessario che nei confronti del chiamato l'attore notifichi l'atto di citazione o comunichi la comparsa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.