Cassazione civile sentenza n. 2257 del 8 agosto 1949

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi del capoverso dell'art. 268 c.p.c., soltanto al terzo che comparisca volontariamente, anche ad istruttoria ultimata, per l'integrazione necessaria del contraddittorio, č consentito di compiere atti che non sono pił consentiti alle altre parti.

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