Ulteriore adempimento preliminare all’acquisizione della deposizione del teste è quello previsto dal primo comma della norma in esame, il quale fa riferimento ad una attività di controllo che il giudice è tenuto ad effettuare in relazione all'imparzialità del testimone.
Se il teste dovesse rifiutarsi di declinare le proprie generalità, si ritiene applicabile l'
art. 256 del c.p.c., anche se quest’ultima norma disciplina espressamente solo i casi di rifiuto di deporre ovvero di sospetto di falsità o reticenza nella deposizione.
In applicazione della suddetta norma, pertanto, il giudice deve denunciare il teste che rifiuta, senza giustificato motivo, di declinare le proprie generalità, mentre il teste che declina false generalità incorre nel reato di cui all'
art. 495 del c.p..
La seconda parte dello stesso primo comma prevede che il giudice istruttore deve invitare il teste a dichiarare la sussistenza di rapporti di
parentela,
affinità,
affiliazione e dipendenza con alcuna delle parti ovvero se ha interesse alla causa pendente.
Tale disposizione trova il suo fondamento in un duplice ordine di motivazioni:
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le dichiarazioni relative ai rapporti di parentela, affinità, affiliazione e dipendenza con le parti o di interesse nella controversia consentono l'accertamento della capacità di testimoniare e del divieto di deporre, e l'eventuale esclusione del teste colpito da incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 del c.p.c.;
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le stesse dichiarazioni consentono di individuare possibili ragioni di imparzialità del testimone.
Il provvedimento in forza del quale il giudice esclude il teste per il ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 246 c.p.c. riveste la forma dell’
ordinanza, ai sensi dell'
art. 205 del c.p.c..
Il secondo comma della norma consente alle parti di fare osservazioni sull'attendibilità del teste, il quale è tenuto a fornire in proposito i chiarimenti necessari.
Sia delle osservazioni delle parti che dei chiarimenti forniti dal teste deve essere fatta menzione nel processo verbale.
Il giudizio di attendibilità consente non solo l'esclusione del teste colpito da incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma è volto anche a fondare l'attendibilità del teste, intesa quale generica capacità di dire la verità; il medesimo teste è tenuto a rendere nota qualsiasi ragione di eventuale inattendibilità.
Le osservazioni avanzate dalle parti non possono consistere in apprezzamenti personali, ma devono riguardare oggettivamente solo fatti che possono far dubitare dell'obiettività del teste.