Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4776 del 4 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, le disposizioni limitative della capaceitą dei testi, come quelle relative alla loro identificazione, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali devono denunziarne la inosservanza in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, senza di che tale nullitą deve ritenersi sanata.

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