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Articolo 237 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Risoluzione delle contestazioni

Dispositivo dell'art. 237 Codice di procedura civile

Le contestazioni (1) sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento (2) deve essere notificata personalmente alla parte (3) (4).

Note

(1) Le contestazioni delle parti possono attenere, ad esempio, alla decisorietà del giuramento, alla possibilità di riferirlo, alla variazione della formula, all'eventuale revoca, ai fatti posti ad oggetto del giuramento.
(2) Si tratta di ordinanza istruttoria, revocabile secondo le regole ordinarie (ad esempio, se il giudice rilevi che i fatti dedotti nel giuramento non abbiano carattere decisorio, oppure quando egli si avveda che le modifiche apportate alla formula abbiano comportato variazioni sostanziali, violando il principio dispositivo).
Nella medesima ordinanza che ammette il giuramento decisorio, il collegio o il giudice monocratico fissa altresì l'udienza di comparizione delle parti innanzi al g.i. per la sua assunzione ed anche il termine per la notifica del provvedimento alla parte invitata a giurare.
(3) La notificazione dell'ordinanza deve essere effettuata dalla parte deferente entro il termine fissato dal collegio o giudice monocratico; in mancanza, dal giudice istruttore.
In giurisprudenza è discussa la natura ordinatoria o perentoria di tale termine. Una parte della giurisprudenza ritiene che l'omessa notifica comporti nullità del giuramento, sanabile però laddove la parte si presenti all'udienza stabilita per il giuramento e giuri regolarmente. Aderendo alla tesi della perentorietà, invece, l'omessa o intempestiva notificazione comporterebbe la decadenza automatica del deferente dal diritto di far assumere il giuramento.
(4) Se l'ordinanza di ammissione del giuramento viene pronunciata fuori udienza, essa va comunicata alle parti costituite mediante biglietto di cancelleria, ai sensi del secondo comma dell'art. 176.

Ratio Legis

La norma riserva la decisione delle contestazioni relative all'ammissione del giuramento decisorio al solo collegio, ma nelle cause davanti al tribunale in composizione monocratica è logico ritenere che la competenza spetti al giudice istruttore in funzione di giudice unico.
La rimessione di tali questiono al giudice (collegiale o monocratico) preposto alla decisione della causa è giustificata dal carattere decisorio del giuramento.

Spiegazione dell'art. 237 Codice di procedura civile

L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio deve essere succintamente motivata, resa nelle forme previste dall’art. 134 del c.p.c. e deve contenere, ai fini della sua successiva notificazione alla parte:
  1. la formula del giuramento
  2. la determinazione del tempo, luogo e modo dell'assunzione.

Come può notarsi, la norma in esame introduce, con riferimento al giuramento decisorio, una deroga a quelli che sono i principi generali in tema di ammissione dei mezzi di prova; infatti, a differenza di ciò che accade per gli altri mezzi di prova richiesti dalle parti, il giuramento decisorio è ammesso dal giudice istruttore con propria ordinanza solo se non sorgono preventive contestazioni in ordine alla sua ammissibilità (lo stesso vale per l'ammissione del riferimento).

Qualora, invece, dovessero sorgere contestazioni, sotto ogni profilo, in ordine all'ammissibilità del giuramento decisorio, provvede il collegio.
È poi sempre il collegio a dover provvedere se sorgono questioni in ordine alla revoca del giuramento, ovvero alla modificazione della formula ad opera della parte o del giudice istruttore.

Il provvedimento con il quale vengono risolte le contestazioni ha sempre forma di ordinanza.

La ratio della deroga va probabilmente ricercata nel fatto che l'organo che si dovrà occupare della decisione della causa è indubbiamente miglior giudice, di quanto non sia l'organo deputato all'istruzione, al fine di determinare la valenza decisoria che può avere il fatto da provare, oltre che nell'esigenza di ridurre al massimo i casi d'assunzione di giuramenti che poi si potrebbero rilevare inutilizzabili.
Tale deroga non vale, invece, per le questioni che possono sorgere in ordine alle modalità d'assunzione, le quali possono ben essere risolte dal giudice istruttore.

Indubbiamente, anche se non sorgono contestazioni intorno al deferimento, il giudice istruttore è tenuto a verificare d'ufficio l'ammissibilità del mezzo, e può sempre dichiararlo inammissibile con propria ordinanza, senza che i limiti posti all'ammissibilità del giuramento possano essere derogati su accordo delle parti, così come, anche se non siano sorte contestazioni dinanzi all'istruttore ed il mezzo sia stato ammesso ed assunto, il collegio dovrà verificarne d'ufficio l'ammissibilità, ben potendolo revocare.

Sulla scorta di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 177 del c.p.c., sia l'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore che quella pronunciata dal collegio possono essere revocate dallo stesso organo che le ha pronunciate (il collegio può anche revocare l'ordinanza del giudice istruttore).

Anche se pronunciata in assenza di contestazioni o addirittura su concorde richiesta di entrambe le parti, si ritiene che non possa essere d'ostacolo alla revocabilità dell'ordinanza la regola di cui al terzo comma n. 1 dell’art. 177 c.p.c., e ciò in quanto i limiti posti all'ammissione del giuramento devono intendersi sottratti alla libera disponibilità delle parti.
La revoca può anche risultare per implicito dalla sentenza.
Quale ulteriore deroga rispetto al regime comune delle ordinanze in materia di prova, le quali vanno comunicate dalla cancelleria al procuratore costituito solo se pronunciate fuori udienza, (dovendosi altrimenti ritenere conosciute ai sensi del secondo comma dell’art. 176 del c.p.c.), è qui previsto che l'ordinanza ammissiva del giuramento debba comunque essere notificata personalmente alla parte delata (non è invece prescritta la notificazione al deferente, mentre è doverosa anche nei confronti del delato contumace).

La previsione in esame (applicabile anche al rito del lavoro), opera sia nel caso in cui l'ordinanza sia pronunciata dal collegio, sia se pronunciata dall'istruttore.

Costituisce onere del deferente provvedere alla notificazione integrale dell'ordinanza, e ciò per consentire al delato di conoscere la formula del giuramento e il tempo dell'assunzione, in modo da valutare in piena libertà come determinarsi.

Ala notificazione si provvede nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 138 e ss c.p.c., essendo solo controverso se possa notificarsi alla parte in persona anche nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, ex art. 141 del c.p.c..

L’eventuale nullità della notificazione eseguita senza l'osservanza delle predette disposizioni è rilevabile d'ufficio; tuttavia, il vizio è sanato se la parte delata si presenta all'udienza fissata per la prestazione ovvero prima d'allora riferisce il giuramento all'avversario.

Sebbene non sia espressamente richiesto, si ritiene opportuno che il giudice fissi al deferente un termine per la notificazione alla controparte; in mancanza di tale termine, l'interessato dovrà comunque provvedere alla notificazione in un tempo congruo, dovendosi altrimenti considerare giustificata l'eventuale mancata comparizione del delato.

La giurisprudenza è comunque dell’opinione che l'istante non incorrerebbe nella decadenza dal diritto di far assumere il mezzo, e ciò sia nel caso di mancata notifica entro il termine fissato dal giudice (si tratterebbe di un termine di natura ordinatoria), sia nell’ipotesi di mancata notifica tout court.

Massime relative all'art. 237 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22805/2014

L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

Cass. civ. n. 20777/2012

Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 c.p.c., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 c.p.c., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.

Cass. civ. n. 6182/1990

Il principio secondo cui in analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art. 237 c.p.c. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza, non trova applicazione — nel rito del lavoro — nel caso dell'ordinanza ammissiva del riferimento del giuramento atteso che la parte deferente ben conosce i termini del giuramento (per averlo essa stessa formulato), mentre per la conoscenza dell'avvenuto riferimento del giuramento è sufficiente il normale meccanismo della rappresentanza processuale.

Cass. civ. n. 5622/1990

Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all'istruttore per un'udienza nella quale quest'ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell'ordinanza relativa, provveda, invece, d'ufficio alla fissazione dell'udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell'ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall'istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell'ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.

Cass. civ. n. 6017/1987

L'ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 237, secondo comma, c.p.c., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l'ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l'insorgenza di tale onere, anche al fine dell'eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell'art. 176, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 90/1980

La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art. 170 c.p.c. — come, a termini dell'art. 237 c.p.c., l'ordinanza ammissiva del giuramento — debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest'ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.

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Marco chiede
martedì 31/05/2011 - Veneto

“L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio pare che spetti al collegio (così, stando alla lettera del co. 2 dell' art. 237 codice di procedura civile), ma il vaglio sulla ammissibilità e rilevanza spetterà al giudice istruttore? Tale ordinanza quindi spetterà al Collegio nei soli casi in cui esso è investito della decisione (art. 50-bis c.p.c.) altrimenti, negli altri casi, sarà lo stesso giudice istruttore (Giudice unico in funzione monocratica) che in fase istruttoria - dovendo provvedere alla assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti - provvederà alla ordinanza di ammissione del giuramento, fissando lui stesso l'udienza successiva?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione, spero possiate chiarirmi tale dubbio, poiché non mi è chiaro come mai qui , è previsto espressamente che l'ordinanza che ammette tale prova debba spettare al Collegio (non è così ad esempio per la prova testimoniale ex art. 245 co.1 cpc).
Distinti saluti

Consulenza legale i 03/06/2011

La norma, nel riservare al collegio la decisione delle contestazioni relative all’ammissione del giuramento decisorio, si riferisce alle sole cause coperte dalla riserva di collegialità di cui al 2 comma dell’art. 48 R.D. 30.1.1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), tacendo in ordine alle altre. Nel silenzio della legge, è logico pensare che in queste ultime le contestazioni debbano essere risolte dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.
Analoga considerazione può farsi con riferimento al D. Lgs. 19.2.1998, n. 51, che ha soppresso l’ufficio del pretore trasferendone le competenze al tribunale ordinario in composizione monocratica. Come esattamente rilevato per determinare l’organo decidente che pronuncia l’ordinanza che ammette il giuramento si deve aver riguardo alla causa cui il giuramento inerisce, per cui se è riservata al collegio ex art. 50 bis del c.p.c., decide il collegio medesimo; in tutti gli altri casi, decide il giudice in composizione monocratica con ordinanza.