Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20777 del 23 novembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilitā di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento č stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 c.p.c., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltā di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 c.p.c., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.

(massima n. 2)

La disposizione di cui all'art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, č tenuto a fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d'appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da "error in procedendo".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.