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Articolo 824 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Originali e copie del lodo

Dispositivo dell'art. 824 Codice di procedura civile

Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo(1).

Note

(1) Articolo così modificato dal d.lgs. 40/2006.

Spiegazione dell'art. 824 Codice di procedura civile

La riforma del 2006 ha modificato la disciplina attinente alle modalità con cui deve essere redatto e comunicato il lodo, al preciso fine di semplificare la procedura. L’elemento di novità consiste nell'avere eliminato la necessità che il lodo debba essere redatto in tanti originali quante sono le parti, essendo adesso consentito di poter confezionare copie da un originale con l'attestazione di conformità dagli stessi arbitri che hanno sottoscritto l'originale.

L'attestazione di conformità rileva esclusivamente ai fini del rapporto parti-arbitri e rientra nel potere degli arbitri relativi alla produzione delle copie destinate alle parti del giudizio arbitrale in luogo dell'originale (essa è mutuabile dalla previsione contenuta nell'art. 18, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
L'eccezionale potere di certificazione deve ritenersi limitato alla sola copia della comunicazione, e pertanto non può riguardare ulteriori copie di un originale conservato presso la sede dell'arbitrato, poiché l'incarico degli arbitri termina con l'espletamento dell'incombente della comunicazione del lodo.
Nel caso in cui le parti dovessero necessitare di ulteriori copie, dovranno richiederle al cancelliere del tribunale che ha emanato il decreto di esecutorietà, sempre che il lodo sia stato depositato.

Secondo quanto risulta dal terzo comma dell’art. 816 del c.p.c., il lodo può essere deliberato anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato (anche all'estero) e la decisione può essere assunta a maggioranza degli arbitri, così come per l'arbitrato irrituale.
Non occorre la partecipazione di tutti gli arbitri alla materiale redazione del lodo, mentre è necessario che ogni arbitro sia messo in grado di esaminare il lodo al fine di sottoscriverlo o eventualmente di manifestare la sua volontà di non sottoscriverlo.
Diversamente da quanto previsto per il lodo irrituale, per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem, per quello irrituale è richiesta la forma scritta ad substantiam.

La pubblicazione del lodo avviene con la consegna a ciascuna parte di un originale che può essere inviato in qualunque forma, anche a mezzo del servizio postale; in quest’ultimo caso ci si pone il problema se, ai fini del rispetto del termine, si debba fare riferimento alla data della spedizione o piuttosto a quella della ricezione; non sono invece consentite forme atipiche di trasmissione, quali telefax o email, in quanto tali strumenti di trasmissione non consentono di disporre dell'originale.
La comunicazione può essere effettuata con consegna diretta alle parti o ai loro difensori nel domicilio eletto. Sotto quest’ultimo profilo è l’art. 816 bis del c.p.c. ha eliminato ogni incertezza interpretativa, in quanto tale norma dispone espressamente, senza possibilità di deroga, che qualora la parte sia rappresentata in giudizio da un difensore, quest'ultimo “in ogni caso” è “destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione”.
Il termine di dieci giorni non è perentorio e la sua mancata osservanza non viene espressamente sanzionata, potendo tuttavia costituire fonte di responsabilità per gli arbitri, nell'ipotesi in cui mettano a disposizione delle parti il lodo oltre il suddetto termine previsto per legge (si ricorda che il termine può essere derogato o prorogato su accordo delle parti).
Qualora gli arbitri non consegnassero i lodo, le parti possono chiederne la consegna ricorrendo al procedimento monitorio.

Massime relative all'art. 824 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2807/2014

Qualora, con l'impugnazione per nullitą, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardivitą del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Firenze, 25/01/2007).

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