Cass. civ. n. 20005/2024
Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale.
Cass. civ. n. 9761/2011
In tema di arbitrato, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo il disposto dell'art. 816 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico (momento cui si collega l'inizio del procedimento arbitrale), le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertanto, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati. (Rigetta, App. Venezia, 25/11/2004).
Cass. civ. n. 3917/2011
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).
Cass. civ. n. 8296/2004
Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 c.p.c. e del secondo comma, prima ipotesi, dell'art. 810 c.p.c., la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 c.p.c., è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione. Per quanto concerne, invece, la nozione di "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria", di cui all'art. 810 c.p.c., secondo comma, seconda ipotesi, nella sua primitiva formulazione, ovvero di "luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria", nell'attuale formulazione, essa non è pertinente in materia, avendo essa riguardo alla sola ipotesi di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate, ed alla conseguente competenza del presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, di nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto in seguito a regolare invito a designare il proprio arbitro.