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Articolo 824 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Efficacia del lodo

Dispositivo dell'art. 824 bis Codice di procedura civile

Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria(1).

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 40/2006.

Spiegazione dell'art. 824 bis Codice di procedura civile

Il principio enunciato da questa norma è che “salvo quanto disposto dall'art. 825 del c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”.
Viene così superata ogni diatriba sulla natura del lodo, desumendosi da tale espressione che l'arbitrato abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

Resta irrisolto il problema della idoneità del lodo a produrre effetti riflessi nei confronti dei soggetti estranei al compromesso e al processo arbitrale, idoneità che viene negata da coloro che argomentano dall'origine privatistica dell'arbitrato, e che viene al contrario ritenuta necessaria, pena perfino l'incostituzionalità della disposizione, da coloro che sostengono l'equiparazione del lodo, quanto ad efficacia, alla sentenza del giudice togato.

La norma in esame definisce l'efficacia del lodo con espresso riferimento agli effetti di accertamento e costitutivi, equiparandolo ad una sentenza.
Occorre però precisare che, affinchè al lodo possa essere conferita anche efficacia esecutiva e l'idoneità alla trascrizione o all'iscrizione di ipoteca giudiziale, è necessaria la cosiddetta “omologa”, ossia quel procedimento atto ad attribuire al lodo arbitrale il predicato dell'esecutività di cui all'[825cpc]].

E’ il decreto di omologa che conferisce al lodo l'esecutorietà, ossia la qualità di titolo esecutivo ex n. 1 dell’art. 474 del c.p.c..
In assenza dell’intervento di una pubblica potestà, propria dell'autore del decreto di exequatur, non sarà possibile ricondurre al lodo manifestazioni imperative, in forza delle quali assoggettare i terzi (tra cui i conservatori di pubblici registri) a determinati comportamenti (l'efficacia del lodo priva di tale attribuzione è riconducibile ad una manifestazione della volontà privata).

Massime relative all'art. 824 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11634/2014

In tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 27472/2013

In tema di arbitrato, l'art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l'efficacia di una sentenza del giudice ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non è rilevabile d'ufficio, ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivoco l'intento di invocare gli effetti del giudicato.

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