I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali (1) da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60] (2).
Note
(1)
La norma in analisi si limita a ribadire il contenuto dell'articolo precedente riferendosi però agli atti giudiziali, ovvero non solo quelli del giudice, ma tutti quelli sono compiuti o anche acquisiti durante il processo.
(2)
Si precisa che sussiste una serie di norme che circoscrive l'obbligo di emissione e spedizione di copie, in deroga quindi al principio generale (
475,
476; disp. att.
100). Infatti, i soli atti per il rilascio delle cui copie non sussiste alcuna limitazione sono i provvedimenti del giudice che sono caratterizzati per la loro natura pubblicistica, ovvero quelli destinati ad operare fuori il processo, come le sentenze, la cui pubblicità è prevista dall'art.
133 e anche i decreti ingiuntivi.