Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile (1)(2), l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo(3).
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione(4).
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(5).
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
Note
(1)
La norma in esame è stata inserita dalla L. 154/2001 che ha previsto i c.d. ordini di protezione, ovvero gli ordini impartiti dal giudice quando la condotta del coniuge o del convivente o di altro familiare è causa di un grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro coniuge o convivente. In tali ipotesi il giudice può ordinare all'autore degli abusi e dei maltrattamenti, l'immediata cessazione di tali condotta e disporre il suo allontanamento dalla casa familiare, imponendogli, ove lo ritenga necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone vittime degli abusi come il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia e dei prossimi congiunti, oltre ai luoghi di istruzione dei figli della coppia. Inoltre, il giudice può richiedere l'intervento di un mediatore familiare o dei servizi sociali, e può disporre il pagamento di un assegno in favore delle persone conviventi che a causa della misura di protezione sono rimaste prive dei mezzi di sostentamento adeguati.
(2)
Si tratta di misure provvisorie che possono durare per un tempo massimo pari a sei mesi, con la possibilità di proroga per una sola volta.
(3)
Legittimati a proporre il ricorso sono il coniuge, il convivente o qualsiasi altro componente del nucleo familiare. Il ricorso va presentato presso il Tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o domicilio del ricorrente e dà avvio al procedimento in camera di consiglio che si conclude con decreto. Il giudice pronuncia il decreto dopo aver ascoltato le parti e adottato tutti i provvedimenti istruttori che ritiene più opportuni per il caso concreto.
Infine, si precisa che se il decreto non viene osservato, il destinatario viene punito con la pena stabilita dall'
art. 388 del c.p..
(4)
Nel caso in cui sussistano esigenze di necessità ed urgenza il giudice istruttore può adottare prima della comparizione delle parti il decreto che dispone i provvedimenti urgenti. Tale decreto potrà essere in seguito modificato o revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso.
(5)
Contro il decreto pronunciato dal giudice è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla pronuncia. Il collegio, di cui non fa parte il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, si pronuncia con decreto non ulteriormente impugnabile.