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Articolo 342 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 342 bis Codice Civile

Titolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

[(0)(1)Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,](2) su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter(3).]

Note

(0) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(1) Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 (ed unitamente al successivo, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"). In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale.
La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica).
(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003 n. 304.
(3) Non integreranno la condotta pregiudizievole i singoli episodi compiuti in un lasso di tempo ampio. Tipicamente si riscontrano ordini di allontanamento (anche emessi inaudita altera parte) nei frequenti casi di aggressioni ed insulti che possano pregiudicare lo sviluppo morale ed educativo dei figli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 342 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 29492/2017

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342-bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario - stante l'espressa previsione di non impugnabilità, contenuta nell'art. 736-bis c.p.c., introdotto dall'art. 3 della l. n. 154 del 2001 - né con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 15482/2017

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la “ratio”, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.

Cass. civ. n. 208/2005

In tema di ordini di protezioni contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342 bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione nè con ricorso ordinario — stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736 bis c.p.c., introdotto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) — , nè con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

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L. D. chiede
giovedì 11/06/2026
“Egregi Avvocati,
Ho un problema.
Ho una sorella che normalmente vive a XXX, quando non viene qui a YYY, da dove vi scrivo.
Non posso soffrire mia sorella, ho una vera e propria idiosincrasia.
In passato si è comportata male con me, e da allora non la posso più vedere.
Soffro di depressione conclamata, e la sua presenza me la fa peggiorare di molto.
La casa dove vivo è intestata a mia madre, che si disinteressa di questo mio problema.
Io non ho altri posti dove andare, quando c'è mia sorella, tra l'altro ora ho un ginocchio lesionato che mi costringe a casa.
Possibile che io non abbia nessun diritto?
Vorrei sapere se ho qualche diritto circa la permanenza a casa di mia sorella, se è possibile porvi un limite, dato che quando è qui la mia depressione peggiora di molto.
Vi ringrazio per l'attenzione.

Consulenza legale i 17/06/2026
Con riferimento al caso in esame, la questione riguarda i rapporti di fatto relativi alla permanenza nell’immobile di proprietà della madre e la posizione dei soggetti che vi soggiornano con il suo consenso.

Se l’abitazione è di proprietà esclusiva della madre, trova applicazione il principio di cui all'art. 832 del c.c., secondo il quale il proprietario ha il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, nei limiti e con gli obblighi previsti dall’ordinamento.

In tale contesto, un familiare convivente che non sia titolare di un autonomo diritto reale o personale di godimento sull’immobile non risulta, di regola, titolare di un potere giuridico autonomo di esclusione di altri soggetti legittimamente ospitati dal proprietario.

Occorre distinguere tra diverse situazioni.

Da un lato vi è il caso in cui la presenza di un familiare determini un disagio personale o un aggravamento di condizioni di salute psicofisica. In tale ipotesi, l’ordinamento non prevede, in via generale, strumenti che consentano di ottenere l’allontanamento del familiare dall’abitazione esclusivamente in ragione di incompatibilità soggettiva o del peggioramento di una condizione depressiva.

Dall’altro lato vi è il caso in cui siano presenti condotte concretamente rilevanti sul piano giuridico, quali comportamenti vessatori, minacce, violenze o altre forme di abuso, rispetto alle quali possono astrattamente trovare applicazione strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, anche di natura civile ai sensi dell’art. 342-bis c.c., ove ne ricorrano i presupposti.

Sulla base delle informazioni disponibili, non emergono elementi normativi che consentano di riconoscere un diritto autonomo del familiare convivente a imporre limiti alla permanenza della sorella nell’immobile di proprietà della madre, né che il solo peggioramento di una condizione depressiva comporti automaticamente un diritto all’allontanamento del familiare.

Pertanto, in assenza di ulteriori elementi rilevanti sotto il profilo giuridico, la situazione deve essere ricondotta alla sfera di disponibilità e decisione della proprietaria dell’immobile, alla quale spetta stabilire chi possa o meno soggiornare nella casa. In tale quadro, il solo peggioramento delle condizioni psicofisiche del convivente, pur sotto il profilo umano meritevole di attenzione, non è di per sé sufficiente a fondare un diritto giuridicamente azionabile all’allontanamento del familiare, salvo che non emergano condotte specifiche e oggettivamente lesive tali da integrare presupposti di tutela prevista dall’ordinamento nelle sedi competenti.


Ne consegue che, per quanto sia comprensibile il disagio derivante dalla situazione descritta, sul piano strettamente giuridico non risultano, allo stato, strumenti che consentano di imporre un limite alla permanenza del familiare, in assenza di presupposti ulteriori diversi dalla mera incompatibilità personale.