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Articolo 719 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine per l'impugnazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 719 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il termine per l'impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285, 286, 326] (1).

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui (2) (3).]

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la sentenza venga impugnata senza che l'impugnazione venga preceduta dalla notifica del provvedimento a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio di interdizione o inabilitazione, il giudice deve procedere a fissare un termine per l'adempimento della notificazione, sospendendo il giudizio.
(2) Visto che l'interdicendo o l'inabilitando sono capaci dal punto di vista processuale, il tutore o curatore provvisori non assumono la veste di parte necessaria del processo, cosicché la mancata notificazione, nei loro confronti, dell'impugnazione, non incide sulla validità di quest'ultima.
(3) Diversamente, se il giudice tutelare abbia nominato un tutore o curatore definitivi, la notificazione dell'impugnazione andrà effettuata nei confronti di questi ultimi.

Spiegazione dell'art. 719 Codice di procedura civile

Viene confermata l'applicazione delle disposizioni generali in tema di notifica della sentenza e di decorrenza dei termini per impugnare, salvo che per una particolarità, ossia la circostanza che il termine dell'impugnazione decorre, per tutti i legittimati, sia coloro che hanno partecipato al giudizio sia coloro che ne sono rimasti estranei, dal giorno della notificazione della sentenza alle persone che hanno partecipato al giudizio.

I termini per l’impugnazione sono quelli ordinari; in caso di mancata notifica, decorre il termine annuale di cui al primo comma dell327cpc]].
Nel caso in cui la notifica sia stata omessa soltanto nei confronti di alcuni legittimati, il giudice deve fissare un termine per la notificazione alle parti pretermesse; in questo caso il termine per impugnare decorre solo dal momento in cui tutti i soggetti parti in causa abbiano ricevuto la notificazione.

La notifica va eseguita personalmente all'interdicendo o inabilitando in ossequio al generale disposto di cui all'art. 716 del c.p.c..
Qualora nel corso del processo si determini un mutamento in melius dello stato di salute dell'interdicendo o dell'inabilitando, con conseguente cessazione dello stato di infermità, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere (la sentenza di interdizione già emessa, tuttavia, conserva i suoi effetti per il periodo anteriore alla reintegrazione nella piena capacità di agire).

L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione deve essere proposta non con ricorso, ma con citazione da notificare alle persone indicate nell'art. 719.
Trattandosi di impugnazione di sentenza, non è mai ammesso il reclamo, al quale, invece, è possibile fare ricorso nell'ambito dell'art. 720 bis del c.p.c. con riferimento ai decreti emessi dal Giudice tutelare nelle procedure di amministrazione di sostegno.

Massime relative all'art. 719 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21013/2013

Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestivitą occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

Cass. civ. n. 11305/1994

L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non gią con ricorso, bensģ, secondo il principio generale stabilito dall'art. 342 c.p.c., con citazione da notificare alle persone indicate dall'art. 719 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale.

Cass. civ. n. 5884/1982

Nel procedimento di interdizione, la morte dell'interdicendo, nelle more del giudizio di cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l'estinzione dell'intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All'uopo č ammissibile ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso.

Cass. civ. n. 789/1976

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando non č causa d'inammissibilitą del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 719 secondo comma c.p.c., non si pone in relazione ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui mancanza non incide sull'ammissibilitą dell'impugnazione stessa e sulla validitą del procedimento.

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