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Articolo 720 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 720 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Per la revoca (1) (2) dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca (3) per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza (4) pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]

Note

(1) La sentenza di interdizione o inabilitazione solo se passata in giudicato può essere revocata in ogni momento se la causa che ne ha determinato la pronuncia viene meno in tutto o in parte. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente, oggetto del giudizio di revoca consiste nell'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia della decisione. Infine, si precisa che la pronuncia di revoca ha natura costituiva.
(2) Come già indicato nella nota precedente, l'oggetto del giudizio di revoca consiste esclusivamente nell'accertamento della cessazione o modifica delle cause che avevano dato luogo alla pronuncia di interdizione o inabilitazione. Solo in ragione a tale aspetto vengono esaminati i presupposti che hanno condotto alla sentenza. La domanda di revoca può essere promossa solamente in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia dai soggetti indicati dall'art. 429 del c.c..
(3) Secondo la dottrina più autorevole deve ammettersi la legittimazione anche dell'interdetto o inabilitato, solo se rispettivamente rappresentato dal tutore o assistito dal curatore, in ragione del fatto che, intervenuta la sentenza di interdizione o inabilitazione, l'interdetto o l'inabilitato vengono privati della loro capacità processuale (si cfr.716).
(4) Anche la sentenza di revoca viene annotata sull'atto di nascita e sui documenti di identità, alla pari della sentenza di interdizione o inabilitazione e produce i suoi effetti dal momento in cui viene pubblicata.

Spiegazione dell'art. 720 Codice di procedura civile

A seguito del mutamento delle circostanze, a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 429 del c.c., si ammette la possibilità della apertura di un procedimento di accertamento ex novo dello stato di interdizione o inabilitazione, con le forme di cui agli artt. 712 ss.
Il nuovo procedimento può essere instaurato soltanto se il precedente è stato già concluso con sentenza passata in giudicato.
Infatti, costituiscono presupposti della revoca, i seguenti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione;
b)la deduzione di un mutamento delle condizioni di salute dell'interdetto o inabilitato, successivo al passaggio in giudicato della sentenza, e tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario il provvedimento

L'indagine del giudice è volta ad accertare se e in che misura i presupposti di fatto che hanno determinato la pronuncia di interdizione siano successivamente venuti meno
Il procedimento si apre con un ricorso e soggetti legittimati attivi alla sua presentazione sono quelli individuati dall'art. 429 del c.c., ovvero gli stessi che possono presentare istanza di interdizione o inabilitazione.

Il 2° co. della norma conferma quanto già previsto all'art. 718 del c.p.c., ovvero la possibilità di opporsi alla revoca per i soggetti che erano legittimati a promuovere il giudizio di interdizione o inabilitazione.
Gli stessi soggetti legittimati a proporre la domanda di interdizione o inabilitazione possono impugnare la sentenza di revoca, pur non avendo partecipato al giudizio che questa conclude.

Per quanto concerne gli effetti della revoca occorre fare riferimento a quanto disposto dal primo comma dell’art. 431 del c.c.; la caratteristica maggiormente rilevante può individuarsi nel fatto che il ripristino della piena capacità opera a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca, senza che assuma rilievo la pubblicità del provvedimento.

Massime relative all'art. 720 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17003/2007

Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore č notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.

Cass. civ. n. 636/1965

La pronuncia di revoca dell'interdizione č basata sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione e del venir meno, dopo che la stessa č divenuta definitiva, della causa che l'aveva determinata.

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