Cassazione civile Sez. I sentenza n. 789 del 9 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando non č causa d'inammissibilitą del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 719 secondo comma c.p.c., non si pone in relazione ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui mancanza non incide sull'ammissibilitą dell'impugnazione stessa e sulla validitą del procedimento.

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