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Articolo 691 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contravvenzione al divieto del giudice

Dispositivo dell'art. 691 Codice di procedura civile

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice (1), su ricorsodella parte interessata, può (2) disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore (3).

Note

(1) Il giudice competente a pronunciare il ripristino della situazione di fatto violata è quello adìto con la denuncia o, se è già pendente la causa di merito, il giudice competente a conoscere il merito.
(2) La norma prevede la facoltà del giudice di disporre con ordinanza il ripristino della situazione violata, previa istanza di parte.
(3) Una volta pronunciata, l'ordinanza costituisce titolo per l'esecuzione forzata. Tuttavia, essa non ha carattere decisorio, pertanto non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., eccetto per l'ipotesi in cui si voglia impugnare l'ordinanza limitatamente alle spese. Diversamente, si ritiene ammissibile la sua revoca, nel caso in cui subiscano una sostanziale modifica le condizioni in ragione delle quali era stata pronunciata l'ordinanza.

Ratio Legis

La norma tende a garantire l'effettività della tutela cautelare concessa. Invero, il provvedimento con cui il giudice ordina il ripristino dello stato di fatto violato ha la stessa natura strumentale e provvisoria degli altri provvedimenti d'urgenza.

Spiegazione dell'art. 691 Codice di procedura civile

Con questa norma si tende a garantire l’effettività della tutela cautelare concessa.
Competente a pronunciare il provvedimento qui previsto è lo stesso giudice adito con la denuncia ovvero, se già pende la causa per il merito, il giudice di questa.
Come si desume dal testo della norma, il giudice ha facoltà d emettere l’ordine, il quale, una volta emesso, costituisce titolo per l’esecuzione forzata.
Poiché il provvedimento che lo contiene non ha carattere decisorio, esso non è impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.; se, invece, ha indebitamente pronunciato sulle spese, l'impugnativa sarà ammissibile, ma limitatamente a tale pronuncia.
E’ sempre ammissibile la sua revoca, allorché vengano a mutare le condizioni che hanno legittimato l'emanazione di quell'ordine.

Massime relative all'art. 691 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 950/2013

L'art. 691 c.p.c., in tema di inosservanza del provvedimento del giudice, riguarda la sola disciplina dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, e non è pertanto applicabile in ipotesi di mancata esecuzione di un'ordinanza di reintegrazione nel possesso, richiamandosi, per i procedimenti possessori, le norme di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. nei limiti della compatibilità.

Cass. civ. n. 1779/1993

Nel procedimento di denuncia di nuova opera, il provvedimento reso dal pretore, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., ove venga dedotta l'inosservanza di ordine cautelare in precedenza impartito, non ha carattere decisorio, e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, salvo che nella parte in cui, nonostante la configurabilità di soccombenza in senso proprio a conclusione di una fase processuale di tipo interinale, abbia indebitamente pronunciato sulle spese.

Cass. civ. n. 6410/1980

Qualora, dopo che il pretore abbia emesso l'ordinanza sospensiva della nuova opera, il giudizio di merito sia stato instaurato dinanzi al tribunale competente, il potere di emettere l'ordinanza di riduzione in pristino ex art. 691 c.p.c., spetta esclusivamente al tribunale stesso; può invece ammettersi che il pretore possa conoscere delle eventuali violazioni al suo desistat durante quel termine perentorio che egli ha fissato per la riassunzione della causa di merito, poiché in quell'intervallo di tempo deve pur esservi un giudice cui si possa ricorrere per assicurare la conservazione dello stato di fatto; ma una volta operata la riassunzione della causa, è soltanto il giudice di questa che può emettere provvedimenti che necessariamente incidono sull'oggetto di essa. La competenza per valore e per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese anticipate dall'istante ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di rimessione al pristino stato, emanato ai sensi dell'art. 691 c.p.c. in un procedimento di denunzia di nuova opera, si determina secondo le norme ordinarie, indipendentemente dalla competenza ad emanare detto provvedimento, sicché l'eventuale vizio di incompetenza che infici quest'ultimo non può essere dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 3552/1972

L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., dispone, nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'immediata riduzione in pristino, a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione impostole, della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione dell'ordine, non deve necessariamente essere attuata coattivamente nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare, di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. Le modalità della reintegrazione forzata possono essere determinate nella predetta ordinanza, dallo stesso giudice del procedimento cautelare, anziché dal pretore, in sede di esecuzione, a termini dell'art. 612 c.p.c.

Cass. civ. n. 3193/1972

Nei procedimenti di denunzia di nuova opera e di danno temuto, contro il provvedimento del pretore che ordina la rimessione al pristino stato, per inadempienza all'ordine di sospensione dei lavori in corso, e non contiene una pronuncia implicita sulla competenza, è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2769/1968

Deve ritenersi ammissibile l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza emessa dal pretore ai sensi dell'art. 691 c.p.c. per la rimessa in pristino stato delle cose manomesse in violazione dei provvedimenti immediati presi dal giudice a seguito di denuncia di nuova opera, non essendovi alcuna norma che escluda dal campo di applicazione dell'art. 615 c.p.c., — disciplinante le opposizioni all'esecuzione in genere — le opposizioni contro le esecuzioni forzate degli obblighi di fare sorgenti dai provvedimenti di cui al citato art. 691. L'ordinanza — con la quale il pretore, dopo aver accertato che è stato contravvenuto al divieto da lui, in via cautelare, fatto di proseguire una nuova opera della quale gli è stata denunciata l'illegittimità, dispone, a norma dell'art. 691 c.p.c., la rimessa delle cose in pristino stato — perde ogni efficacia se nel frattempo sia riconosciuta con sentenza esecutiva (anche se non ancora passata in giudicato per la pendenza di ricorso per cassazione) la legittimità della nuova opera denunziata. Pertanto, in tal caso, per il sopraggiungere della suddetta decisione di merito, deve essere accolta — essendo venuto meno il titolo esecutivo — l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza emessa dal pretore ex art. 691 c.p.c. Il giudice, invero, deve applicare la volontà della legge quale risulta esistente al tempo della pronuncia, anche quando diversa è la situazione giuridica esistente al tempo della proposizione della domanda. D'altra parte, i provvedimenti immediati, presi a norma degli artt. 689 e 691 c.p.c., hanno carattere di misure provvisorie strumentali in attesa della pronuncia definitiva di merito e, pertanto, essi non possono considerarsi avulsi da quest'ultima, di cui mirano soltanto ad anticipare gli effetti e da cui sono destinati, quindi, a rimanere assorbiti e travolti.

Cass. civ. n. 1036/1967

L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 691 c.p.c., dispone, nei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'immediata riduzione in pristino a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione impostole, della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione dell'ordine, ha natura di provvedimento di esecuzione e non di cognizione, in quanto diretta ad attuare, nella forma particolare dell'esecuzione cautelare, le misure adottate a norma degli artt. 689 e 690, mediante l'eliminazione delle conseguenze della loro inosservanza. Le modalità della reintegrazione forzata possono essere determinate nella predetta ordinanza, dallo stesso giudice del procedimento cautelare, anziché dal pretore, in sede di esecuzione, a termini dell'art. 612 c.p.c.

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