Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6892 del 1 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimenti cautelari, il provvedimento con il quale il giudice, pronunciando anteriormente all'inizio della causa di merito, abbia negato l'invocata misura cautelare per cessata materia del contendere, (avendo il convenuto posto rimedio ante causam alla situazione dannosa lamentata dall'istante), disponendo, nel contempo, sulle spese del procedimento, ex art. 669 septies c.p.c., è opponibile ai sensi dell'art. 645 ss. stesso codice nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, secondo l'espressa previsione del ricordato art. 669 septies, sicché l'eventuale appello proposto avverso detto provvedimento deve essere dichiarato inammissibile.

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