Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16214 del 28 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese del procedimento cautelare, ed all'esito della pronuncia n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, gli artt. 669 septies, comma terzo e 669 terdecies del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare con compensazione delle spese, č ammissibile il reclamo ai sensi del citato art. 669 terdecies, mentre, avverso il provvedimento adottato sul reclamo (ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso), č del pari legittima l'opposizione di cui all'art. 669 septies, i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se resa in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese.

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