Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6133 del 19 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies c.p.c., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, prevedendo espressamente l'opponibilità, ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto, ha creato un nuovo modello di procedimento, ponendosi quale vera e propria norma di chiusura intesa ad evitare che la parte sia costretta ancora a servirsi del ricorso straordinario regolato dall'art. 111 Cost., strumento poco adatto a censure aventi ad oggetto soprattutto le valutazioni di merito dei criteri di liquidazione delle spese; ne consegue che detta norma, benché espressamente dettata in relazione al provvedimento (emesso prima del giudizio di merito) col quale il giudice rigetta l'istanza cautelare o si dichiara incompetente, va interpretata estensivamente e deve perciò ritenersi applicabile anche nei casi di accoglimento in cui, per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese, o nei casi in cui vi sia pronuncia che chiude il processo per motivi diversi (nella specie, per dichiarazione di cessazione della materia del contendere).

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