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Articolo 669 quinquies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Dispositivo dell'art. 669 quinquies Codice di procedura civile

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito(2), salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma(3).

Note

(1) La norma è stata oggetto di modifica ad opera del D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006 che ha esteso la possibilità di proporre domanda cautelare anche nelle controversie compromesse in arbitri non rituali. Prima della modifica invece, veniva esclusa la possibilità di chiedere provvedimenti cautelari nell'ipotesi di arbitrato irrituale (o libero), in ragione del fatto che dalla rinuncia alla tutela giurisdizionale discendeva l'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare.
(2) Nell'ambito dell'arbitrato internazionale (832), la norma in analisi va integrata con l'art. 669ter, in base al quale la domanda cautelare deve proporsi al giudice italiano che sarebbe competente per materia o valore, secondo le norme ordinarie, del luogo in cui la misura deve essere eseguita.
(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma costituisce un'altra eccezione alla regola della corrispondenza tra giudice della cautela e giudice del merito e chiude il discorso relativo all'individuazione del giudice competente.

Spiegazione dell'art. 669 quinquies Codice di procedura civile

La norma in esame ha esteso la possibilità di proporre domanda cautelare anche nelle controversie compromesse in arbitri non rituali, possibilità dapprima esclusa per il fatto che dalla rinuncia alla tutela giurisdizionale se ne faceva discendere l'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare.
In campo di arbitrato internazionale occorre integrare questa norma con l’art. 669 ter del c.p.c., con la conseguenza che la domanda cautelare deve proporsi al giudice italiano che sarebbe competente per materia o valore, secondo le norme ordinarie, del luogo in cui la misura deve essere eseguita.

La scelta di fondo di questa norma conferma in ogni caso l'impossibilità di emanazione di provvedimenti cautelari da parte di arbitri sia rituali che irrituali.

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