Gli arbitri non possono concedere (1)sequestri, né altri provvedimenti cautelari [670 ss.; c.c. 2095], salva diversa disposizione di legge(2)(3).
Note
(1)
La norma in analisi conferma la competenza esclusiva del giudice ordinario in merito all'adozione dei provvedimenti cautelari, escludendo qualsiasi facoltà per gli arbitri di emettere tali provvedimenti. Pertanto, le parti che ritengano sussistenti i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare devono rivolgersi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito e non a quello del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito ai sensi dell'art. 669 quinquies del c.p.c..
(2)
Secondo parte della dottrina si dovrebbe consentire agli arbitri la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, sottoponendo tali provvedimenti al controllo dell'autorità giudiziaria mediante una procedura analoga a quella dell'exequatur.
Infatti, il legislatore lascia aperta una futura possibilità di tal genere concludendo la norma in analisi con la formula "salva diversa disposizione di legge".
Infatti, il legislatore lascia aperta una futura possibilità di tal genere concludendo la norma in analisi con la formula "salva diversa disposizione di legge".
(3)
Si precisa che grazie alla riforma ad opera della l.80/2005, è stata estesa la competenza cautelare del giudice ordinario anche in caso di arbitrato arbitrato irrituale. Infatti, prima di tale intervento legislativo tale competenza veniva esclusa in quanto la rinuncia delle parti al ricorso all'autorità giudiziaria, affidando agli arbitri il compito di comporre le eventuali liti che potevano insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione di un contratto tra le stesse, veniva concepita come rinuncia anche alla tutela cautelare che l'autorità giudiziaria poteva assicurare. Tuttavia, grazie a diverse opinioni dottrinali e all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.320/2002, è stato affermato che con l'arbitrato irrituale le parti non rinunciano anche alla possibilità di ottenere un provvedimento cautelare di carattere anticipatorio e conservativo in attesa che si concluda il giudizio arbitrale, trattandosi di una vera e propria azione autonoma rispetto a quella finalizzata ad ottenere la decisione finale. Tale principio venne poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 669 quinquies del c.p.c., nella quale viene disposta la tutela cautelare anche in liti devolute ad arbitri irrituali.