Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2091 del 20 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.