Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9294 del 13 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 85 c.p.c., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.

(massima n. 2)

I soci lavoratori di una società cooperativa di produzione e lavoro possono prestare la propria opera sia in condizioni di subordinazione che di autonomia; tuttavia, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio lavoratore e la società, non è sufficiente il riscontro degli elementi caratterizzanti la subordinazione in senso materiale (obbligo di osservare orari predeterminati, retribuzione fissa, applicazione di norme collettive, assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari), giacché tutti tali elementi caratterizzano anche la posizione del socio lavoratore assunta in virtù del rapporto societario.

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