Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1085 del 13 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore che abbia rinunciato al mandato, o al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non č pił legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio (art. 85 c.p.c.). Ne consegue che, per la circoscritta attivitą di ricevimento degli atti, spettano al difensore non sostituito i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, nonché gli onorari di avvocato in base alla tariffa in vigore al momento della rinuncia o della revoca, a nulla rilevando che dopo la cessazione dell'incarico sia intervenuta altra tariffa professionale. Tuttavia, ove il difensore, nonostante la revoca o la rinuncia, abbia svolto in concreto attivitą difensive, dette attivitą, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di patrocinio e salvo ratifica, possono essere inquadrate soltanto nell'istituto della gestione di affari, con conseguente applicabilitą della relativa disciplina e, in particolare, dell'art. 2031 c.c.

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