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Articolo 59 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attività dell'ufficiale giudiziario

Dispositivo dell'art. 59 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario (1) assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] (2) e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce (3).

Note

(1) Si veda il d.P.R. 15-12-1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari, in cui l'ufficiale giudiziario è qualificato come organo ausiliario dell'ordine giudiziario.
(2) L'attività di notificazione rappresenta la funzione principale dell'ufficiale giudiziario (si veda la l. 20-11-1982, n. 890, Notificazione di atti).
La notifica di un atto consiste nella consegna al destinatario di una copia conforme all'originale. La prova dell'avvenuta notifica consiste nella relata di notifica, munita di data e di sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce all'originale dell'atto da notificare e alla copia dell'atto. Si tratta di atto pubblico visto che l'ufficiale giudiziario riveste la carica di pubblico ufficiale, pertanto, fa fede fino a querela di falso.
(3) Di norma si è soliti distinguere le funzioni dell'ufficiale giudiziario in due diverse categorie. Nella prima categoria rientra l'attività di natura giurisdizionale, per cui l'ufficiale giudiziario ha competenza territorialmente esclusiva ed esecutiva degli ordini del giudice o fondata su titoli esecutivi, anche se solo stragiudiziali.
Nella seconda, di natura amministrativa, rientrano l'attività documentale, di redazione di processo verbale delle proprie attività che fa piena prova fino a querela di falso, quella preparatoria, tra cui spicca l'attività di notificazione di citazioni, sentenze ed altri atti, e quella, ormai puramente formale, di assistenza all'udienza.

Brocardi

Missus iudicis

Spiegazione dell'art. 59 Codice di procedura civile

La norma elenca quelle che sono le attribuzioni ed i compiti dell’ufficiale giudiziario, disponendo che egli è chiamato ad assistere il giudice in udienza, provvedere all’esecuzione dei suoi ordini, eseguire la notificazione degli atti e provvedere alle altre incombenze che la legge gli attribuisce (si dice che nel ruolo dell’ufficiale giudiziario si accomunano funzioni tipicamente giurisdizionali con funzioni amministrative e funzioni documentatrici).

Per quanto concerne i suoi rapporti con la parte privata, si ritiene in giurisprudenza che l’ufficiale giudiziario sia legato ad essa da un rapporto di carattere pubblicistico, che comporta una sua autonomia funzionale. Da ciò se ne fa conseguire che, nel compimento dei suoi atti è responsabile in proprio e ogni responsabilità su di lui incombente non può essere estesa alla parte privata, a meno che quest’ultima, direttamente o tramite il suo legale, non abbia contribuito al compimento dell’illecito.

L’attività degli ufficiali giudiziari è controllata dal Capo dell’ufficio, ove per ufficio si intende l’ufficio giudiziario a cui è addetto (e così Presidente del Tribunale o Presidente di Corte d’Appello) e la loro competenza è territorialmente limitata.
A quest’ultimo proposito si è affermato in giurisprudenza che il pignoramento eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non sia inesistente, bensì affetto da nullità, la quale si potrà far valere con l’opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617 del c.p.c. (è inesistente, invece, l’atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, dunque, esorbitante dallo schema legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da colui che, all’interno dell’Ufficio NEP, svolge soltanto le funzioni di assistente).

La disciplina fondamentale degli ufficiali giudiziari, comunque, la si rinviene nel D.P.R. n. 1229 del 1959, c.d. Ordinamento degli ufficiali giudiziari, ancora oggi vigente.

Massime relative all'art. 59 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12516/1993

L'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici — che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco — né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari — spettante al cancelliere — gli attribuisce la particolare competenza — concorrente con quella analoga di quest'ultimo — a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta

Cass. civ. n. 216/1976

L'assistenza dell'ufficiale giudiziario all'udienza attiene ad una attività materiale prevista per l'ordinato svolgimento dell'udienza; pertanto, l'assenza dell'ufficiale giudiziario non è motivo di nullità degli atti svolti all'udienza.

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