La norma trova applicazione, oltre che per le controversie ivi espressamente indicate, anche per le controversie relative ad obblighi di fare e di non fare, poiché si tratta di controversie economicamente valutabili e dunque riconducibili ad una somma di danaro (in tal senso si esprimono sia la dottrina che la giurisprudenza).
Per quanto concerne le
cause relative a somme di denaro (per le quali si prescinde dal
titolo in forza del quale la somma è pretesa), possono verificarsi le seguenti ipotesi:
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l’attore quantifica espressamente la somma di denaro per cui agisce: tale richiesta varrà a determinare il valore della causa ai fini della competenza e le contestazioni del convenuto potranno essere prese in considerazione solo in relazione al merito (secondo la dottrina in questo caso, contrariamente al criterio generale dettato dall'art. 10 del c.p.c., viene attribuita rilevanza al solo petitum).
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l’attore non quantifica la somma di denaro, aspettando che sia l’esito dell’istruttoria a determinarla: in questo caso la causa si presume che sia di competenza del giudice adito ed anche qui le contestazioni del convenuto relative all’esistenza o all’entità delle somme potranno assumere rilevanza solo in relazione al merito.
Ricorre un esempio di tale tipo nel caso in cui si agisca in giudizio per il risarcimento del danno, senza che venga precisato l’ammontare della somma con cui si intende essere risarciti, rimettendo la determinazione della stessa ad una CTU che verrà svolta in corso di causa.
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l’attore quantifica la somma in corso di causa. In tal caso possono verificarsi le seguenti possibilità:
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la somma rientra nella competenza del giudice adito: il processo proseguirà dinanzi allo stesso.
Così, volendo anche qui fare un esempio, se Tizio cita in giudizio Caio dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento dei danni subiti alla sua auto, danni non ancora quantificati, qualora in corso di causa il perito nominato li quantifichi in euro 5000, la causa resterà radicata dinanzi a quel Giudice, perché rientrante nei limiti della sua competenza per valore.
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la somma è superiore alla competenza per valore del giudice adito: il medesimo giudice dovrà dichiararsi incompetente e la causa andrà trasferita al Giudice superiore, dinanzi al quale dovrà essere riassunta (il giudice superiore, dal canto suo, potrà anche riconoscere in favore dell’attore una cifra inferiore a quella massima determinata dal CTU e che ha determinato lo spostamento di competenza, ma non una cifra superiore).
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la somma è inferiore a quella fissata per la competenza per valore del giudice adito: questi rimarrà egualmente competente, mentre la quantificazione effettuata potrà assumere valore solo ai fini del merito della controversia.
Ciò significa che se in corso di causa la richiesta viene determinata in misura inferiore alla competenza per valore del giudice adito, rimarrà sempre competente quel giudice, ma all’attore non potrà essere riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella da lui stesso determinata e richiesta.
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la domanda non quantifica alcuna somma di denaro e si continua a non quantificarla in corso di causa: il valore viene fissato nei limiti della competenza del giudice adito, anche per quanto riguarda il merito, con la conseguenza che se il giudice dovesse riconoscere la sussistenza in favore dell’attore di un credito in misura superiore, egli non potrà attribuirlo se non nei limiti massimi della sua competenza per valore.
Passiamo adesso ad esaminare le
cause relative a beni mobili, per tali intendendosi quelle cause in cui la domanda ha per oggetto un bene mobile diverso dal danaro, qualunque sia il titolo in forza del quale esso è richiesto, potendosi trattare sia di un'azione personale che di un'azione reale.
Anche in questo caso, come per le somme di denaro, la norma lascia l’attore libero di quantificare o meno il valore dei beni mobili per cui si controverte, ma, a differenza di quanto previsto per le somme di denaro, l’eventuale valore dichiarato dall’attore non assume rilevanza ai fini del merito, ma solo ai fini della competenza.
Ciò detto, queste sono le ipotesi che possono verificarsi:
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l’attore determina il valore dei beni mobili: sulla base di tale valore viene individuato il giudice competente.
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l’attore non effettua alcuna quantificazione di valore: si presume competente il giudice adito.
Occorre tenere ben presente che nel caso di beni mobili, la causa si incentra sulla
proprietà e non sul valore del bene, per cui potrebbe anche verificarsi che il Giudice di Pace sia chiamato a pronunciarsi sulla proprietà di un prezioso il cui valore può anche essere superiore alla sua competenza.
Il secondo comma legittima il convenuto a contestare il valore dichiarato dall’attore o quello presunto, ma potrà farlo soltanto nella prima difesa (ovvero nella
comparsa di risposta), dovendosi anche qui operare una distinzione a seconda che si tratti di causa relativa a somma di denaro o a beni mobili.
Infatti, mentre nel caso delle somme di denaro la contestazione del convenuto può assumere rilevanza solo se riduttiva (del resto sarebbe impossibile pensare che il convenuto possa contestare all’attore di dovergli corrispondere una somma maggiore), per i beni mobili la contestazione può essere proposta sia in aumento che in diminuzione.
Solo nel caso di contestazione in diminuzione, il giudice adito, prendendo in esame gli atti in suo possesso e senza fare ricorso ad alcuna istruzione, sarà tenuto ad attribuire un valore al bene mobile, e sulla base di tale valore determinare così la propria competenza o meno (di tale valore, in ogni caso, non si terrà conto ai fini del merito).
Si è osservato che il potere di contestazione attribuito al convenuto fa sì che l'individuazione del giudice competente non venga lasciata soltanto all'arbitrio dell'attore, intendendosi così tutelare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
La contestazione, tuttavia, non può limitarsi ad essere generica, ovvero non può consistere in una mera affermazione di incompetenza; occorre, infatti, che sia adeguatamente motivata e che si concretizzi in una specifica impugnazione del valore dichiarato o presunto.
L’ultimo comma, infine, sancisce che in caso di tardiva o mancata contestazione da parte del convenuto, il valore dichiarato o presunto rimarrà fissato nei limiti della competenza del giudice adito, e ciò anche agli effetti del merito.
Con tale disposizione si intende affermare che, non solo viene fissata la competenza del giudice (secondo una delle presunzioni di cui al 1° co. dell'articolo), ma quest'ultimo, nel momento in cui dovrà pronunciare sul merito, non potrà superare i propri limiti di competenza per valore.