Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4319 del 28 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando nel procedimento davanti al pretore siano proposte contro la medesima persona pił domande aventi per oggetto beni mobili o una domanda relativa a beni mobili e l'altra di natura reale, la mancata indicazione o dichiarazione del valore per una o pił delle domande mobiliari, implica, a norma dell'art. 14 primo comma c.p.c., che ciascuna domanda mobiliare deve presumersi di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, con la conseguenza che, per effetto del cumulo previsto dall'art. 10 secondo comma c.p.c., l'intera controversia resta devoluta al giudice superiore, salvo che l'attore, fin dalla citazione introduttiva del giudizio, non abbia dichiarato di volere contenere il petitum nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

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