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Articolo 106 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Attivitą di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Dispositivo dell'art. 106 Codice delle assicurazioni private

1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione(1) .

Note

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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Consulenze legali
relative all'articolo 106 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
mercoledģ 11/09/2024
“Se una società S.p.A. che opera nel settore delle telecomunicazioni desidera intraprendere attività di distribuzione assicurativa come collaboratore, ma l'oggetto sociale della società non prevede attualmente tale attività, è possibile avviare tale attività? In tal caso, è necessario modificare l'oggetto sociale della società? Quali sono i passaggi necessari per conformarsi alle normative vigenti?”
Consulenza legale i 17/09/2024
L’art. 106 del Codice delle Assicurazioni Private definisce le attività di distribuzione assicurativa come quelle attività che consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

Ai sensi dell’art. 107 bis del codice ass. private, detta attività può essere esercitata dai seguenti soggetti: imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui all'109, comma 2; intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui all'109, comma 2; intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 116 quater e 116 quinquies del Codice delle Assicurazioni Private.

L’art. 108 del codice ass. private riserva l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa alle imprese così come elencate nell'107 bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'art. 109 del codice ass. private.
Gli artt. 110, 111 e 112 del Codice delle Assicurazioni Private definiscono i requisiti di accesso al registro di cui all’art. 109 del codice ass. private rispettivamente per le persone fisiche; per produttori diretti, collaboratori degli intermediari e dipendenti delle imprese; per le società.

Se si intende perpetrare l’attività di distribuzione assicurativa, si dovrà in primo luogo verificare il possesso dei requisiti di cui alle norme sopra citate (da verificare in dipendenza che si tratti di persone fisiche, di società ovvero di collaboratori); in seguito, si potrà richiedere l’iscrizione nel registro di cui all’art. 109 del codice ass. private.
In secondo luogo, sarà necessaria una modifica dell’oggetto sociale che ricomprenda la nuova attività esercitata.

Corrado M. chiede
martedģ 14/04/2020 - Lombardia
“Un Commercialista, dal 2003 si è sempre rivolto a una Agenzia plurimandataria di assicurazioni per stipulare la polizza di assicurazione della propria Responsabilità Civile Professionale.
Dall’Agenzia inizialmente gli è stata proposta una polizza Lloyd's offerta da un broker grossista di Milano.
Nel 2013 lo stesso broker grossista ha proposto all’Agenzia una polizza di altra compagnia inglese di Assicurazioni (Torus, nel caso specifico), dietro conferma che condizioni e garanzie delle polizze rimanevano invariate, ("erano le stesse"). E ciò per gli anni 2013, 2014 e 2015,
L’Agenzia e il Commercialista ritenevano quindi che ci fosse continuità fra le Compagnie, anche perché a gennaio 2014 per la polizza Torus il Commercialista ha compilato un questionario Lloyd's (utilizzato poi dal broker grossista per rilasciare la polizza Torus.
Nel 2016 gli viene comunicato che la Torus Assicurazioni si era ritirata dal mercato italiano, per cui dal 2016 la polizza è nuovamente stata emessa dai Lloyd's, sempre tramite lo stesso broker grossista di Milano.
Tutte le polizze sono sempre state emesse nella forma "claime made" e hanno sempre previsto la retroattività della garanzia dal 2003.
Tutte le polizze sono state emesse sulla base della compilazione di un questionario, nel quale il commercialista ha sempre rappresentato la realtà dei fatti relativi alla sua attività, compresa l'attività di sindaco.
Per l'anno 2016 (31.12.2015 - 31.12.2016) non ha dichiarato che svolgeva l'attività di sindaco per la società TMC Italia SpA, perché tale attività era cessata a gennaio 2015.
La società TMC Italia SpA è stata dichiarata fallita il 21 settembre 2016.
Alla fine di maggio 2019 gli è stata recapitata una raccomandata inviatagli dal curatore fallimentare della TMC Italia con la richiesta di risarcimento (per una somma di quasi € 4.000.000,00) del danno che avrebbe arrecato nella sua veste di sindaco della TMC Italia Spa, del cui collegio sindacale ha fatto parte dall'1.8.2013 all'8 gennaio 2015.
Il commercialista ha prontamente denunciato il fatto alla compagnia Lloyd's con la quale è attiva la polizza attualmente in corso intermediata dall’Agenzia plurimandataria ed emessa dal broker grossista di Milano.
La risposta dei Lloyd's però è stata di reiezione del sinistro: "il sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza. L'attività di membro del Collegio Sindacale risulta cessata a gennaio 2015, la prima polizza stipulata nostro tramite con alcuni sindacati dei Lloyd's ha decorrenza dicembre 2015 e la stessa, come la successiva, esclude dalla copertura assicurativa gli incarichi sindacali cessati prima della decorrenza della polizza".
Nessuno però lo ha mai avvertito di questo particolare che evidentemente non solo vanifica l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione Rc professionale fissato dall'articolo 5 del Dpr 137/2012 ma non corrisponde alle sue esigenze assicurative e alla richiesta di copertura che ha sempre avanzato all’Agenzia.
Nelle polizze da lui sempre stipulate presso l’Agenzia tramite il broker grossista gli è invece stato fatto credere che ci fosse continuità di copertura ("s'intendono compresi gli incarichi cessati precedentemente al periodo di assicurazione, purché rientranti nel periodo di retroattività concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi assicuratori tramite …"),
Chi è tenuto a rispondere del danno che gli viene addebitato?
(“Il distributore del prodotto assicurativo è direttamente responsabile in caso di errata valutazione delle esigenze assicurative del cliente”). L’Agenzia? Il broker grossista? La Torus che lo assicurava al momento del sinistro?”
Consulenza legale i 17/04/2020
Sulla base degli elementi forniti nel quesito, senza aver visionato alcuna documentazione, in linea di massima possiamo affermare quanto segue.
Come è noto i Lloyd’s sono costituiti da diversi assicuratori (chiamati sindacati) che assumono la percentuale del rischio indicata nella tabella allegata al certificato di polizza.
Praticamente ogni anno l’assicurato Lloyd’s stipula una nuova assicurazione ed ogni polizza è sempre claims made (cioè allo scadere della stessa cessa ogni obbligo dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato).

Con riguardo nello specifico proprio alla predetta clausola claims made, occorre precisare che essa può essere di due tipi: pura o impura.
Quella cosiddetta pura copre tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell'assicurato nel periodo di vigenza della polizza, a prescindere da quando sia stato commesso il presunto illecito.
Invece, quella impura comporta una operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta di danni intervengano nel periodo di validità del contratto assicurativo, con eventuale retroattività -se prevista – della garanzia.
Come ha osservato la Suprema Corte con l’ordinanza n.18413 del 2019 (ribadendo quanto già evidenziato nella pronuncia a Sezioni Unite n.22437/2018: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, con indagine che riguarda la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”.
In pratica, tale clausola (la claims made pura) non è quindi considerata vessatoria.

Quanto alla figura del broker assicurativo, come espressamente previsto dall’art. 106 del codice delle assicurazioni private, la sua attività “consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.”
L’art. 120 del medesimo codice prevede poi degli obblighi informativi dell’intermediario e l’art. 183 elenca delle regole di comportamento.
Circa la natura della sua responsabilità, la Suprema Corte con la sentenza n.12262 del 2015 ha evidenziato che trattasi di responsabilità contrattuale.
Sempre la Corte di Cassazione con la sentenza n.8412 del 2015 ha sottolineato che i doveri degli intermediari e degli assicuratori “scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 C.C.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, C.C.”
In merito a tale aspetto, vi è anche giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 2746 del 9 maggio 2011) secondo cui “l’attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall’osservanza del parametro di diligenza richiesto dall’articolo 1176, comma 2, C.C. per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell’esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l’agente o con gli agenti di assicurazioni”.
Alla luce di ciò, laddove l’intermediario violi gli obblighi contrattuali o il generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, è legittimo ritenere che esso potrebbe essere tenuto al risarcimento ed il cliente sarebbe tenuto ad allegare l'inadempimento e a fornire la prova del nesso di causalità tra il danno e l'inadempimento; mentre l'intermediario dovrebbe provare l'avvenuto adempimento e di aver comunque agito con diligenza.

Ciò brevemente premesso, passiamo al caso specifico del quesito in esame.

Leggiamo che ogni contratto è stato sempre stipulato con la clausola claims made.
Non è specificato di che tipo sia (pura o impura).
Ad ogni modo, dal tenore della risposta dei Lloyd’s, sembrerebbe essere del secondo tipo dal momento che viene specificato che l’incarico sindacale era cessato prima della decorrenza della polizza.
Se così fosse, occorrerebbe in primo luogo verificare che nelle condizioni generali di contratto tale disposizione sia stata specificatamente approvata per iscritto (art. 1341 c.c.); in mancanza di specifica sottoscrizione (ma dubitiamo che la compagnia assicurativa sia stata così sprovveduta in tal senso) essa non avrebbe efficacia.
In effetti, l’attività di sindaco se cessata alla data in cui era vigente la polizza Lloyd’s sembrerebbe non essere coperta da quest’ultima in quanto relativa piuttosto al periodo di vigenza dell’assicurazione Torus.
Tuttavia, se anche quest’ultima prevedeva il regime claims made di tipo “impuro” ( operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta di danni intervengano nel periodo di validità del contratto assicurativo) ad oggi non potrebbe essere chiesta la copertura del risarcimento del danno in quanto non vigente la polizza.

Ciò posto, un ultimo aspetto da valutare è quello relativo al rapporto tra il commercialista e l’agenzia plurimandataria.
Leggiamo infatti nel quesito che “nel 2013 lo stesso broker grossista ha proposto all’Agenzia una polizza di altra compagnia inglese di Assicurazioni (Torus, nel caso specifico), dietro conferma che condizioni e garanzie delle polizze rimanevano invariate, ("erano le stesse").
In cosa sarebbe consistita tale “conferma” dell’agente?
Si è trattata di una mera rassicurazione verbale o è stato sottoscritto un qualche accordo tra il commercialista e l’agente?
Leggiamo inoltre nel quesito che gli è invece stato fatto credere che ci fosse continuità di copertura ("s'intendono compresi gli incarichi cessati precedentemente al periodo di assicurazione, purché rientranti nel periodo di retroattività concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi assicuratori tramite …").
Dove era specificata tale disposizione? Nell’ultima polizza stipulata con Lloyds o in altro documento?

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni e fermi i necessari approfondimenti sopra indicati (oltre all’indispensabile esame della documentazione sottoscritta), in risposta alle domande contenute nel quesito possiamo quindi in linea di massima affermare che:

- quanto asserito dal Lloyds parrebbe fondato alla luce della clausola claims made spuria contenuta nella polizza;

- la Torus non sarebbe tenuta al risarcimento se anche per essa sia stata sottoscritta analoga clausola;

- rimane da valutare l’eventuale responsabilità dell’intermediario assicurativo, anche alla luce dei contratti con il medesimo sottoscritti.