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Articolo 107 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa

Dispositivo dell'art. 107 bis Codice delle assicurazioni private

1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

  1. a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;
  2. b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
  3. c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
  4. d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116 quater e 116 quinquies.

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