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Articolo 110 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 15/08/2025]

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 110 Codice delle assicurazioni private

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) godere dei diritti civili;
  2. b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del Codice Penale;
  3. c) non essere stata dichiarata fallita né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
  4. d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità(1) .

3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Note

(1) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 1, comma 6, lettere a) e b), del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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Cliente chiede
sabato 31/01/2026
“Spett.le studio Brocardi
Ho ricevuto condanna per molestie di 2 anni con sospensione della pena.
Ora vorrei iscrivermi al 1. Rui come Intermediatore assicurativo e iscrivermi 2.all'ordine dei consulenti finanziari. Bisogna presentare la dichiarazione di onorabilità. Nel 1 caso ho visto si richiama l'art 166 cp quindi mi pare di aver capito che la mia condanna non dovrebbe essere ostativa (chiedo conferma). Potreste chiarirmi la situazione?
Grazie”
Consulenza legale i 04/02/2026
Come noto, l’iscrizione nei RUI è assoggettata alla sussistenza, in capo all’ipotetico distributore di attività assicurativa e riassicurativa, di determinati requisiti che sono emarginati, nel dettaglio, nelle sezioni A e B del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Orbene, con specifico riferimento ai precedenti penali, rileva in modo particolare l’articolo 110, punto b), che pone il divieto di iscrizione in capo ai soggetti che abbiano riportato condanne (o sentenze di patteggiamento) per i delitti emarginati nella disposizione normativa.

Si tratta, nello specifico, di reati indicati per tipologia o per pena.
Alla prima categoria appartengono i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni.
Alla seconda categoria appartengono, invece, tutti i delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Va poi detto che, in ragione delle modifiche apportate al menzionato art. 110 dal D.Lgs. 187/2020, dal 9 febbraio 2021 la sentenza irrevocabile di condanna, anche in caso di patteggiamento, non è idonea a far perdere i requisiti di onorabilità per l’iscrizione alle sez. a) e b) del RUI, a condizione che la pena sia stata condizionalmente sospesa ex art. 166 c.p.

Stando così le cose, in realtà nel caso di specie l’iscrizione al RUI è possibile per due ragioni:
- il reato di molestie è un reato contro la persona e, dunque, non rientra, a monte, tra i reati per cui è fatto divieto di iscrizione né in ragione della tipologia né in ragione della pena dallo stesso prevista, che è alquanto bassa;
- la concessione della sospensione condizionale della pena, come detto, non fa perdere i requisiti di onorabilità e, quindi, abilita all’iscrizione al Registro anche in presenza di condanna patteggiata.