Cass. pen. n. 39107/2016
                                      In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che  dichiari  l’estinzione del  reato  per  l’esito  positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione,  la  S.C.  ha  precisato  che,  in considerazione  della  sostanziale  differenza  tra l’istituto  della  messa  alla  prova, che  prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di  applicazione  della  sanzione  sostitutiva  del lavoro  di  pubblica  utilità,  previste dagli artt. 186 comma  nono-bis  e  187  comma ottavo-bis  C.d.s.,  non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi  prevista  che lascia  al  giudice,  in  deroga  al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione  amministrativa  accessoria).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1419/2016
                                      La  sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca  del  veicolo  «adoperato  per  commettere  un reato»  può essere comminata, ai sensi dell’art. 213, comma  2-sexies  [n.d.r.:  comma  4],  cod.  strada  (nel testo  applicabile ratione  temporis), solo  in  caso  di accertamento  del  reato  da  parte  del  giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell'art. 224 cod. strada, che,  con  riguardo  alle  sanzioni  della sospensione e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto,  in  caso  di  estinzione  del  reato  per  cause diverse dalla morte, il potere di accertare la sussistenza dei  relativi  presupposti  e  di  irrogare  le  conseguenti misure,  trattandosi  di disposizione  speciale  non suscettibile  di  applicazione  analogica  per  il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né potendo operare l’art. 224-ter cod.  strada,  introdotto  solo  successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo di efficacia retroattiva.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 41415/2013
                                      In  tema  di  guida  in  stato  di  ebbrezza,  ove l’impugnazione  della  sentenza  sia  avvenuta  esclusivamente  per  contestare  l’omessa  statuizione  delle sanzioni  amministrative  accessorie,  con  conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento  della  responsabilità  penale,  la prescrizione  del  reato  maturatasi  nelle  more  non impedisce  l’applicazione  delle  indicate  sanzioni. (Fattispecie nella quale il Procuratore generale presso la Corte  di  Appello  aveva  presentato  ricorso  avverso sentenza  di  patteggiamento  che  aveva  omesso  di disporre la confisca del veicolo).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 15510/2001
                                      Come l’irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione  amministrativa  di sospensione della  patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell’art. 223, terzo comma, del codice della strada, non  è  condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai  sensi  del  successivo  art.  224,  terzo  comma,  previo accertamento  della  sussistenza  delle  necessarie condizioni — e cioè la violazione di una norma del codice della strada da cui è derivato un danno alla persona — non  è  necessario  che  il reato  si  sia  estinto  in senso  stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma, volta a statuire in  via  generale  la  irrogabilità della  predetta  sanzione  accessoria,  che il  reato  non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una  condizione  di  procedibilità  dell’azione  penale,  e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se  non  è  stata  proposta,  o  è  stata  proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 3435/1997
                                      È manifestamente  infondata  la  questione  di legittimità  costituzionale  degli  artt.  218  e  224  cod. strad.,  sollevata  con  riferimento  al  criterio  di  ragionevolezza contenuto nell’art. 3 Cost., nella parte in cui non  prevedono — a  differenza  dell’art.  63  legge 6879/1981 — la  possibilità  per il  giudice  di  regolamentare  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa  della  sospensione  della  patente  di  guida  in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora  la patente  rappresenti un indispensabile requisito  per  lo  svolgimento  dell’attività lavorativa, rientrando  nel  potere  discrezionale  del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato.