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Articolo 219 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Revoca della patente di guida

Dispositivo dell'art. 219 Codice della strada

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Massime relative all'art. 219 Codice della strada

Cass. pen. n. 31662/2004

Il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso la giurisdizione del giudice penale sull’accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all’omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell’auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).

Cass. pen. n. 18667/2004

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione appartiene in via generale, come si deduce dal principio di simultaneus processus previsto dall’art. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal prefetto).

Cass. pen. n. 7308/1998

Ai sensi dell’art. 219 cod. stradale, spetta al Prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, comma sesto, detto cod.

Cass. pen. n. 4137/1996

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

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A. N. chiede
venerdì 23/02/2024
“se ti condannano due volte alla revoca della patente nel biennio quanti anni dopo si può riavere la patente?
la patente te la ridanno automaticamente o devi rifare gli esami?”
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La revoca della patente può essere disposta per diverse cause, quali la perdita dei requisiti psico-fisici o la commissione di gravi infrazioni o reati e, secondo quanto si legge nel quesito, il caso di specie dovrebbe rientrare nella seconda ipotesi.
Qualora venga disposta la revoca della patente, è necessario attendere due anni per il nuovo rilascio o tre anni nel caso in cui la revoca sia stata disposta per guida in stato di ebbrezza o per aver assunto sostanza stupefacenti e tale periodo viene ulteriormente aumentato in caso di cosiddetto “omicidio stradale” (art. 219 Codice della strada).
Pertanto, il periodo di attesa per poter conseguire nuovamente la patente di guida varia a seconda della violazione compiuta.
A differenza di quanto avviene in caso di sospensione (in cui la patente viene restituita al termine del periodo di sospensione stesso), qualora venga disposta la revoca per riottenere la patente, trascorso il suddetto lasso di tempo, è necessario rifare gli esami di abilitazione e, in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio (art. 116 del Codice della strada e Circolare - 23/02/2012 - Prot. n. 5262 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).