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Articolo 209 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 209 Codice della strada

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1

Note

(1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

Massime relative all'art. 209 Codice della strada

Cass. civ. n. 26424/2014

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all’esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Cass. civ. n. 5828/2005

L’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito (norma che imponeva a pena di decadenza il termine per l’iscrizione nei ruoli anche nella versione antecedente la sua sostituzione, disposta con l’art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall’art. 209 del codice della strada, che ne prevede la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 209 Codice della strada

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L. S. chiede
lunedì 06/10/2025
“Un verbale di accertamento per infrazioni a l codice della strada è stato notificato il 22 febbraio 2018 a cui è seguita, senza atti interruttivi, una cartella di pagamento notificata in data 22 settembre 2023. La cartella riporta le seguenti diciture: “Ruolo n. 2023/XXXXXX, Reso esecutivo in data 29-05-2023, Consegnato il 10-08-2023” senza che venga specificata la data di “affidamento”. Il D.L. del 22/03/2021 n. 41 art. 4 lettera D, accorda una proroga dei tempi di prescrizione e decadenza per i carichi “affidati” per la riscossione nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Vorremmo sapere se, essendo l’affidamento (verosimilmente) non rientrante tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, sia decorso il termine di prescrizione.”
Consulenza legale i 13/10/2025
Occorre chiarire preliminarmente qual è il termine di prescrizione delle sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada.
La risposta è offerta dall’art. 209 del Codice della Strada e dell’art. 28 della legge n. 689/1981, i quali dispongono che il termine utile è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, rinviando al Codice Civile per quanto attiene l’interruzione della prescrizione.

Presupponendo necessariamente che la commissione della violazione sia avvenuta in data antecedente alla data di notifica del verbale di accertamento (quindi, prima del 22 febbraio 2018) e che, successivamente, non siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione (come, ad esempio, un sollecito di pagamento), la sanzione alla data del 22 settembre 2023 (data di notifica della cartella di pagamento) era da considerarsi già prescritta salvo quanto si dirà infra.

Il D.L. n. 41/2021 ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, prorogandoli di 2 anni.
Tale la proroga vale solo per i carichi “affidati” nel periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2021 cosicché, se l’affidamento - ossia la consegna - del ruolo all’Agente della riscossione è avvenuto dopo questo periodo, la proroga non si applica.

Nel caso oggetto del quesito, si può ragionevolmente affermare (in virtù della seguente dicitura, riportata nella richiesta di parere: “Ruolo n. 2023/XXXXXX, Reso esecutivo in data 29-05-2023”) che l’affidamento sia avvenuto successivamente al periodo interessato dalla proroga e, pertanto, la disposizione normativa in esame non ha interrotto il termine di prescrizione che - alla data del 22 settembre 2023 - era già maturato.