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Articolo 213 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Dispositivo dell'art. 213 Codice della strada

1. (1)Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto(2).

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214 bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione(2).

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo(2).

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario(4).

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA(3).

Note

(1) Testo così modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera a), della L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 novembre - 9 dicembre 2022, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 14/12/2022, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente".

Massime relative all'art. 213 Codice della strada

Cass. pen. n. 45569/2018

Integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen. l’asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell’art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. pen. n. 10164/2016

La condotta del custode di un’autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all’art. 335 cod. pen., ma un’ipotesi di cooperazione colposa nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, quarto comma [n.d.r.: 8], cod. strada (v. Corte cost., sent. 15 febbraio 2012, n. 58). (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di privilegiare un’interpretazione più consona ai principi di specialità e di ragionevolezza, anche perché l’ordinamento sottopone alla sola sanzione amministrativa la condotta, non meno grave, di colui che sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo).

Cass. civ. n. 1419/2016

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo «adoperato per commettere un reato» può essere comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies [n.d.r.: comma 4], cod. strada (nel testo applicabile ratione temporis), solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell'art. 224 cod. strada, che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica per il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né potendo operare l’art. 224-ter cod. strada, introdotto solo successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo di efficacia retroattiva.

Cass. pen. n. 7595/2015

La condotta del proprietario custode che si pone abusivamente alla guida del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, cagionando per colpa un sinistro stradale da cui deriva il deterioramento del veicolo, non integra — ferma restando la responsabilità per l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, quarto comma [n.d.r.: comma 8], cod. strada, conseguente alla circolazione abusiva — il reato di deterioramento di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen., punito esclusivamente a titolo di dolo, né quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia, di cui all’art. 335 cod. pen., in quanto tale disposizione punisce solo la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo deterioramento.

Cass. pen. n. 26812/2011

Integra il delitto di peculato d'uso, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse.

Cass. pen. n. 1963/2011

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 c.s., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Cass. pen. n. 21782/2010

Il custode, proprietario o meno che sia, sorpreso a circolare col veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell’art. 213, d.lgs. n. 285 del 1992 risponde sia dell’illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all’art. 334 c.p. [n.d.r. delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro] ove la circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene, da intendersi non già come usura del mezzo bensì come scadimento qualitativo dello stesso mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi.

Cass. pen. n. 16130/2010

La confisca prevista dall’art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto i ciclomotori o i motoveicoli adoperati per commettere un reato, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo adoperato ed il reato sia la conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 47342/2009

Non integra il reato di cui all’art. 334 c.p. la condotta di sottrazione avente ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell’art. 214, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo.

Cass. pen. n. 42582/2009

L’abusiva messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 c.d.s. integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro solo qualora la condotta risulti effettivamente idonea ad eludere il vincolo posto sul bene e la stessa sia sorretta dalla volontà in tal senso orientata dell’autore dell’illecito.

Cass. pen. n. 25116/2008

Integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non il reato di cui all'art. 334 c.p. la condotta consistente nel circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha escluso che tali norme possano concorrere, ostandovi il disposto dell’art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689).

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