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Articolo 214 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Fermo amministrativo del veicolo

Dispositivo dell'art. 214 Codice della strada

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato(1).

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.(2)

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-sexies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Articolo modificato così dal D.L. 4 ottobre 2018, n.133

Massime relative all'art. 214 Codice della strada

Cass. pen. n. 45569/2018

Integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen. l’asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell’art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. pen. n. 29145/2015

Non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo .

Cass. civ. n. 20301/2008

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (cd. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio — poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne — è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23, L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Cass. civ. n. 10875/2006

In materia di opposizioni a sanzioni amministrative — premesso che il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall’art. 214 del codice della strada, costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, autonomamente impugnabile — legittimato passivo avverso la domanda di annullamento di tale provvedimento è l’organo di vertice da cui dipende l’organo periferico che ha irrogato la predetta sanzione accessoria, ovvero, ove l’autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell’interno, cui devono essere notificati a cura della cancelleria del giudice adito sia il ricorso che il decreto di fissazione d’udienza, non potendo la notificazione — prevista dall’art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 — essere sostituita dalla semplice comunicazione, mancando in quest’ultimo adempimento la consegna al destinatario di copia dell’atto da notificarsi.

Cass. civ. n. 15322/2005

In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell’autoveicolo guidato con patente scaduta è prevista dall’art. 126, comma settimo, del codice della strada indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (od utilizzatore); circostanza alla quale — d’altronde — l’art. 214, comma primo bis, del medesimo codice, attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario.

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Consulenze legali
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Mario V. chiede
sabato 08/02/2020 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, premesso:
• che a seguito di una semplice lettera ordinaria, in data 06/02/2020 ho ritirato un preavviso di “fermo amministrativo” depositato c/o la casa comunale da Agenzia delle entrate (che allego) riferito ad un automezzo di mia proprietà targato ............ ;
• che con il medesimo preavviso si specifica che il fermo amministrativo sarà eventualmente attuato a causa del mancato pagamento di tasse automobilistiche per le annualità 2012/2013/2014/2015;
• che le tasse contestate si riferiscono ad un diverso automezzo di mia proprietà .............;
• che il debito contestato ammonta complessivamente ad €. 1594.40 compressivo di oneri e tasse.
Premesso quanto sopra mi rivolgo a voi chiedendo una verifica da parte vostra in merito alla eventuale prescrizione (anche parziale) dei mancati pagamenti contestati.
In subordine e più in generale un parere circa la regolarità della notifica delle contestazioni.
Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro nella esposizione, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta aggiuntiva.
In attesa di conoscere le Vs considerazioni, ringrazio e saluto cordialmente.

Consulenza legale i 16/02/2020
Gli aspetti per i quali vengono richiesti dei chiarimenti, attengono essenzialmente:
  1. alla regolarità della notifica delle contestazioni;
  2. all’eventuale prescrizione per alcuna delle annualità delle tasse automobilistiche richieste;
  3. alla corretta individuazione del bene che può essere colpito da fermo amministrativo.

Cerchiamo innanzitutto di capire cosa succede in caso di bollo auto non pagato.
Come sicuramente sarà ben noto, la scadenza per il pagamento del bollo auto coincide sempre con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bollo è stato pagato nel precedente anno.
Se entro tale termine il pagamento non viene effettuato, l’Agenzia delle Entrate o la Regione avviano la procedura volta al recupero del credito, la quale ha inizio con l’invio, a colui il quale risulta dal P.R.A. intestatario del veicolo, di un avviso bonario (spedito dal Comune o dall’Agenzia delle entrate), per le cui modalità di notifica non è richiesto il rispetto di particolari formalismi (non essendo necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento).
Con tale avviso il destinatario viene semplicemente informato della omissione del pagamento e invitato a sanare la sua posizione, normalmente entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento.
Se alla scadenza indicata il bollo continua a non essere pagato, la relativa somma viene iscritta a ruolo, con conseguente emissione di una cartella di pagamento, da notificare all’indirizzo del destinatario.
Agenzia delle entrate o Regione hanno un termine ben preciso entro cui compiere i suddetti atti.
Infatti, prescrive l’art. 5 del D.L. 953/1982, modificato dall’art. 3 del d.l. 2/86, convertito nella Legge 60/1986 che “L’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ciò comporta che il termine per il recupero della tassa automobilistica è pari a tre anni, sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, e questi anni vengono calcolati secondo un ben preciso meccanismo, in quanto iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa era dovuta e terminano il 31 dicembre del terzo anno.
Così, volendo fare uno schema delle annualità che in questo caso vengono prese in considerazione, si avrà:
Bollo 2012 riscuotibile dal 1 gennaio 2013 al 31.12.2015
Bollo 2013 riscuotibile dal 1 gennaio 2014 al 31.12.2016
Bollo 2014 riscuotibile dal 1 gennaio 2015 al 31.12.2017
Bollo 2015 riscuotibile dal 1 gennaio 2016 al 31.12.2018.

Da un esame del preavviso di fermo fatto pervenire a questa Redazione sembrerebbe, a prima vista, che possa considerarsi emessa fuori termine soltanto la cartella relativa all’anno 2014, perché notificata in data 12.01.2018, mentre, come risulta dallo schema sopra riportato, il bollo 2014 si sarebbe prescritto il 31.12.2017.
Tuttavia, da un attento esame del numero di cartella risulta che la stessa in realtà è stata emessa nell’anno 2017 (cartella n. 0702017….), il che fa sorgere dei dubbi in ordine alla possibilità di vedere accolta una eventuale eccezione di prescrizione per quella annualità, in quanto occorrerebbe avere assoluta certezza che l’Agente di riscossione non abbia posto in essere in quell’arco temporale di tre anni eventuali e precedenti notifiche di tipo interruttivo (solleciti di pagamento, avvisi e così via).

E’ stato a tal riguardo chiarito che la notifica di un avviso di accertamento, che può precedere l’emissione della cartella di pagamento, comporta l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo.
A ciò si aggiunga che la cartella risulta notificata nei primi giorni del 2018 (precisamente in data 12.01.2018), il che fa pensare che l’Agente della riscossione abbia potuto consegnare l’atto per notifica prima del 31.12.2017.
Ad ogni modo, la mancata opposizione entro il termine di 60 gg. dalla sua data di notifica (12.01.2018) ha reso esecutiva la cartella, con la conseguenza che non vi è più alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni e che il concessionario è legittimato ad intraprendere la riscossione coattiva.

Ciò comporta che dalla data di notifica della cartella cominciano a decorrere ulteriori tre anni per potersi avvalere della prescrizione; infatti, dopo tre anni, senza che siano intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione (come solleciti, intimazioni di pagamento, una nuova cartella, preavvisi di fermo auto) il debito scade e non si è più tenuti a pagare il bollo auto.
In buona sostanza, in tema di bollo auto, il termine di notifica entro tre anni dalla richiesta di pagamento deve essere rispettato sia per l’avviso di accertamento che per la cartella esattoriale; notificato uno di tali atti il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data della consegna della raccomandata al contribuente.

Ritornando al caso di specie, risulterebbero prescritte le cartelle relative agli anni 2012 e 2013, in quanto notificate in data 23/10/2015 e 29/07/2016, mentre per esse il triennio di prescrizione si sarebbe compiuto in data 23/10/2018 e 29/07/2019.
Si usa tuttavia il condizionale in quanto, come prima accennato, occorre avere certezza che nel frattempo non siano stati posti in essere atti interruttivi, considerando che, nella generalità dei casi, l’Agente della riscossione, nel momento in cui notifica una cartella di pagamento per una determinata annualità, non dimentica di riportare nel dettaglio debiti anche le pregresse annualità scadute, invitando a provvedere al loro pagamento (il che sarebbe già sufficiente quale atto interruttivo della prescrizione).
Anche il preavviso di fermo, da ultimo notificato, vale quale atto interruttivo della prescrizione, in quanto contiene il dettaglio delle cartelle di pagamento non versate .

Stando così le cose, ciò che può consigliarsi è di inoltrare immediatamente una richiesta di sgravio in autotutela indirizzata sia alla Regione interessata che all’Agente della riscossione, relativamente alle prime due cartelle (bollo anno 2012 e bollo anno 2013), tenendo in debito conto che la stessa purtroppo non sospende i termini per presentare opposizione (tale richiesta potrebbe almeno rivelarsi utile per verificare se vi siano stati ulteriori atti interruttivi).

Qualora poco prima della scadenza dei 60 gg. non si abbia alcun riscontro, non resterà altra soluzione che quella di presentare il ricorso per l’annullamento innanzi al giudice competente, ossia la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, ed in tal caso, al fine di far valere l’intervenuta prescrizione, ci si può appellare a quanto sostenuto in tema di prescrizione del bollo auto e di tempestività della relativa notifica, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e dalla stessa Corte di Cassazione.
In particolare, la CTP di Cosenza, con sentenza n. 1711/2015, ha affermato che, in caso di notifica del mancato pagamento del bollo auto, non vige il principio del c.d. doppio termine di notifica o di scissione soggettiva dello stesso, secondo cui:
  1. per il mittente la notifica coincide con il momento in cui avviene la consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale;
  2. per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona nel momento in cui riceve l’atto o è posto nella condizione di riceverlo.
In tal senso, infatti, ci si richiama all’orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 9302/2012 e 26804/2013, in cui si dice che tale scissione soggettiva vale solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza, e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione, giungendosi a concludere che rileva in ogni caso la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario (atto che dovrà sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno della violazione).
Nel nostro caso, se la notifica del preavviso di fermo si è perfezionata per il destinatario in data 06.02.2020 (corrispondente alla data del suo ritiro presso l’ufficio postale) e soprattutto se non sono stati posti in essere medio tempore altri atti interruttivi, risulterebbero prescritte le cartelle relativi ai bolli anno 2012 e 2013 perché notificate da oltre tre anni (rispettivamente nell’anno 2015 e nell’anno 2016).

Per quanto riguarda, infine, l’oggetto del preavviso di fermo amministrativo, va detto che questo può essere volto a colpire qualunque bene mobile registrato faccia parte del patrimonio del debitore, e ciò secondo le regole generali dettate dal codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata, essendo di fatto tale strumento volto a realizzare il soddisfacimento del credito, al pari di ogni altra procedura esecutiva mobiliare.
Del resto, l’omesso pagamento del bollo potrebbe anche riguardare un’autovettura successivamente trasferita a terzi o addirittura rottamata, il che non può certamente comportare l’impossibilità dell’ente creditore di soddisfare il proprio credito, aggredendo coattivamente qualunque altro bene mobile registrato che, nel frattempo, sia entrato a far parte del patrimonio del debitore.