(massima n. 2)
            In  tema  di  responsabilità  da  circolazione  stradale  obbligato  in  solido  ex  art.  2054  cod.  civ.  con  il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è  l’utilizzatore  del  veicolo  e  non  il  proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa  e  non  concorrente,  ed  avendo  solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità  di vietarne  la circolazione. Ne discende che litisconsorte  necessario  nell’azione  diretta  contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, ex art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile),  è esclusivamente  il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, né assume  rilievo  che  l’utilizzatore  sia  moroso  nel pagamento dei canoni di leasing.