(massima n. 1)
            Interna  di  irrogazione  di  sanzioni  pecuniarie per la commissione di illeciti amministrativi, il principio di solidarietà  espresso  dall'art.  6  della  legge  n.  689  del 1981, e, in materia di violazioni del codice della strada, dall’art. 196 di detto codice, secondo il quale obbligato in  solido  con  l’autore  materiale  dell’illecito  è  il proprietario  della  cosa  che servì  a  commettere  la violazione,  salvo  che  dimostri  che  la  cosa  sia  stata utilizzata  contro la  sua  volontà, non  trova applicazione  con  riguardo  alla  sanzione  della sospensione  della  patente  di  guida, che,  come affermato  anche  dalla  Corte  costituzionale  con  la sentenza  n.  27  del  2005,  ha  carattere  strettamente personale, incidendo  sull’atto  amministrativo  di abilitazione  alla  guida,  a  differenza  delle  sanzioni  di carattere  patrimoniale,  quale  è  anche  il  fermo  di autovettura di proprietà di terzi, in relazione  al quale, alla  stregua della giurisprudenza  costituzionale,  il proprietario del veicolo risponde in solido con l’autore della trasgressione.