Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 9646 del 13 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità civile per violazione delle norme sulla circolazione automobilistica, il rispetto, da parte dell’agente, dell’obbligo, imposto dall’art. 141 del codice della strada, di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), deve essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente in ordine alle caratteristiche delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di parametri cognitivi d’indole puramente oggettiva (o astratta), restando diversamente esclusi, dal novero delle condotte colpose, comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza odi imprudenza manifestata dal relativo autore.

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