Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23082 del 30 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 — che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori — la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell’accertamento che su un autocarro destinato al trasporto di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi di cemento).

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