(massima n. 1)
            L’art.  88,  comma  3,  del  codice  della  strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta  di  circolazione  del  veicolo;  ne consegue  che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo  1998,  n.  85 — che  contiene  una  generale autorizzazione  all’esercizio  di  attività  di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori — la sanzione di cui  al  citato  art.  88,  comma  3,  continua  ad  essere applicabile nei confronti di chi trasporti  sul  veicolo materiali  oggettivamente  incompatibili  con  le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta  di  circolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato  la  sentenza  di  merito  che  aveva  respinto l’opposizione  all’ordinanza-ingiunzione  emessa  a seguito  dell’accertamento  che  su  un  autocarro  destinato  al trasporto  di  macchine  operatrici venivano trasportati, invece, tubi di cemento).