(massima n. 1)
            La  disposizione  dell’art.  88,  comma  2,  parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si  applicano  agli  autoveicoli  aventi  una  massa complessiva  a  pieno  carico  non  superiore  a  6 t.,  non determina,  in  relazione  al  delitto  di  trasporto  senza autorizzazione di cui all’art. 46 L. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in  quanto  le  disposizioni  penali  che  prevedono  come elemento  costitutivo  non  una  particolare  qualità  del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo  di  autorizzazione,  licenza  o  consimile, non  hanno  bisogno  di  alcuna  integrazione  riguardo  al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l’attività  è  lecita  se  esiste  il  permesso  di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all’interno  o  sulle  condizioni  dei  provvedimenti  di rilascio,  sospensione,  revoca  o  recupero  delle autorizzazioni  medesime.