(massima n. 1)
            In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora venga proposto ricorso al  giudice  di  pace  avverso  un  verbale  di contestazione  redatto  dalla  Guardia  di  finanza, la legittimazione passiva va riconosciuta,  alternativamente,  al Ministero  dell’economia e delle  finanze, quale  amministrazione  centrale  cui appartiene il corpo, ed al Ministero dell’interno che, ai sensi  dell’art.  11  cod.  strada,  possiede  specifiche competenze  in  materia  di  circolazione  stradale  ed  il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale; ne  consegue  che,  ove  il  giudizio  venga  instaurato  nei confronti  del Prefetto,  tutti  gli  atti  processuali compiuti  in  sede  di  merito  vanno  considerati affetti  da  nullità  per  carenza  di  legittimazione passiva  del  medesimo,  salva la  possibilità  di sanatoria conseguente  alla  costituzione  in  giudizio  a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi  compiti  istituzionali,  può  assumere  una  scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di  amministrazioni  legittimate  passivamente,  ma  non evocate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per essere stata la sentenza del GDP emessa nei confronti del prefetto, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio funzionario).