(massima n. 1)
            Nell’ipotesi  in  cui  venga  proposta  opposizione direttamente  avverso  il  verbale  di  contestazione  per violazione  al  codice  della  strada,  la  legittimazione passiva  va  riconosciuta,  alternativamente,  sia  alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi  autorizzati  alla  contestazione  (nella  specie,  i Carabinieri, e  perciò  il  Ministro  della  Difesa)  sia  al Ministero dell’interno, il  quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di  circolazione  stradale,  ed  ha  il  compito  di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur  dotata  di  legittimazione  sostanziale  in  ordine  alla opposizione  alla  sospensione  della  patente  di  guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma 9, cod.  strada,  ma  carente  di  detta  legittimazione  con riguardo  alla  opposizione  alla  sanzione  pecuniaria conseguente  alla  violazione  ex  art.  179,  secondo comma,  cod.  strada,  consistita  nella  circolazione  di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica,  operata  dal  soggetto  sostanzialmente  legittimato,  della  condotta  processuale  del  suo  ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale  di  contestazione  di  sanzione  pecuniaria, conseguendone  l’ammissibilità  del  ricorso  per cassazione  proposto  dal  Ministero  dell’interno  nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione  di  violazione  del  codice  della  strada redatto dal Corpo dei Carabinieri.