Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3144 del 14 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma 9, cod. strada, ma carente di detta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, cod. strada, consistita nella circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria, conseguendone l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’interno nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri.

(massima n. 2)

In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell’art. 179, comma terzo, cod. strad., al controllo dell’esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell’inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.