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Articolo 151 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 151 Codice della privacy

Sezione abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.]

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