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Articolo 60 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

Dispositivo dell'art. 60 Codice della privacy

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 60 Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 06/08/2019 - Sardegna
“Ho il sospetto che il mio datore di lavoro abbia attivato un monitoraggio della mia persona, della mia salute e della mia vita privata, in una condizione di pre contenzioso,
avendo io denunciato all'INAIL una condizione di malattia Ansioso-depressiva in conseguenza di una pesante condizione di mobbing, sul quale vi è anche una indagine della Procura della Repubblica.
Recentemente l'ente per cui lavoro ha deliberato un nuovo regolamento per l'accesso agli atti, molto restrittivo, che io interpreto come volto a proteggere da evidenza pubblica quanto da me sopra esposto.
in particolare nel regolamento si cita :
2. Le categorie di documenti coperte da riservatezza si intendono sottratte all’accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente. È comunque garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art.60 del D. Lgs. n.196/2003 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 e dal Regolamento UE 2016/679.

Vorrei sapere se io posso fare richiesta di accesso agli atti amministrattivi che possano in qualche modo evidenziare quanto da me sospettato, cioè che il datore di lavoro ha attivato un monitoraggio della mia salute/vita privata, anche a mezzo di investigatori privati, o con l'uso di personale dell'ufficio, questo perché durante un lungo periodo di malattia mi sono accorto di essere stato fotografato mentre ero a casa mia, situazione che ho prontamente denunciato in caserma con il testimone che per primo si è reso conto della presenza del "fotografo"
Consulenza legale i 08/08/2019
Per rispondere compiutamente al presente quesito, occorre prendere le mosse da quanto previsto sia in tema di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ess. L. 241/90), sia da quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (c.d. Codice della Privacy).

Premesso che ai sensi dell’articolo 23 l. 241/90, la normativa in materia di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, sono essenzialmente tre categorie di dati di cui è possibile ottenere l’ostensione a seconda dell’importanza dell’interesse tutelato:

1) I dati comuni, per cui è sufficiente avere un interesse giuridicamente tutelato, concreto, attuale e collegato al documento di cui si richiede l’ostensione (v. art. 22);

2) I dati sensibili, rappresentati da quelli che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, per i quali, per quanto interessa la fattispecie in questione, è necessario dimostrare che la loro visione è necessaria per esercitare un’attività difensiva di carattere giudiziario;

3) I dati sensibilissimi, relativi allo stato di salute e all’orientamento sessuale delle persone, per i quali è invece necessario dimostrare un interesse di pari rango.

Fatte le dovute premesse, allo scrivente pare assai difficile che il soggetto posto a capo dell’ente possa essere stato così avventato da conservare in un posto accessibile le fotografie di cui trattasi.

Tuttavia, se l’indagine da parte dell’ente è per così dire “ufficiale” e se vi è un’indagine in corso da parte dell’Autorità giudiziaria, sicuramente quest’ultima reperirà la documentazione in oggetto.

Nel frattempo il privato può presentare richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 25 l. 241/90, il quale disciplina nel dettaglio sia le modalità della richiesta, sia i rimedi attivabili per ottenere l’ordine di ostensione da parte del Giudice amministrativo.